N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23 a decorrere dal 01/05/2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dal presente articolo e dall’art. 20, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

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