Ai sensi dell’art. 103, comma 2-bis, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui al presente articolo, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui al presente articolo, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4-bis, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui al presente articolo, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni.

Ai sensi dell’art. 10-septies, comma 1, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51) sono prorogati di trenta mesi i termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui al presente articolo, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui al presente articolo, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

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