Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191), così recitava:

"844. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell’accordo di cui al comma 843, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841."

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