Articolo abrogato dalla L. 22/10/1971, n. 865, dal D.Lgs. 08/06/2001, n. 325 e dal D.P.R. 08/06/2001, n. 327, così recitava:

“Art. 12.

L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindàco l'indennità fissata.

In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno.”

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