Allegato sostituito dall’Ord. P.C.M. 09/06/2017, n. 29, come sostituito dall’Ord. P.C.M. 02/11/2017, n. 41.

Ndr: La somma indicata nel titolo del presente allegato è pertanto da intendersi sostituita dalla seguente: 3.758.400,00.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 4 dell’Ord. P.C.M. 02/11/2017, n. 41, la modifica ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica a decorrere dal 15/05/2017 data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Dalla redazione