a) all’articolo 7-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «prestazioni accessorie;» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero;»;
2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale.»;
1) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter,»;
2) al comma 4, dopo la parola «professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter»;
c) dopo il titolo V-bis è inserito il seguente:
«TITOLO V-ter Regime transfrontaliero di franchigia
Capo I - Regime transfrontaliero di franchigia
Sezione I - Definizioni e disposizioni generali
Art. 70-terdecies (Definizioni e disposizioni generali). — 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;
b) Volume d’affari annuo dell’Unione europea: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile;
c) Volume d’affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea;
d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.