Articolo modificato dall'art. 14 della L. 13/04/1977, n. 114; dall'art. 1 del D.P.R. 15/07/1982, n. 463; dall'art. 5 del D.L. 05/03/1986, n. 57 (L. 18/04/1986, n. 57); dall'art. 19 della L. 30/12/1991, n. 413; abrogato dall'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471 e, successivamente, confermata l’abrogazione dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 53 (Altre violazioni)

Sono punite con la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000:

1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;

3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;

4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.

La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'art. 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.”

Dalla redazione