Articolo aggiunto dal D. Leg.vo 29/12/2017, n. 216 e abrogato dal D.L. 30/12/2019, n. 161 (L. 28/02/2020, n. 7).

La presente modifica si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

L’articolo 493-bis così recitava:

“Art. 493-bis - Trascrizione delle intercettazioni

1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie.

3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.”

Dalla redazione