Ai sensi dell’art. 30, commi 3 - 4, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98) salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al presente articolo, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente al 22/06/2013, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia al 22/06/2013.

La disposizione si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del comma 4 dell’articolo 10 del D.L. 76/2020, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al presente articolo, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

Ai sensi dell’art. 10-septies, comma 1, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51) sono prorogati di trenta mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui al presente articolo, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La disposizione si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Dalla redazione