Articolo abrogato dal D.P.R. del 30/04/1999 n. 162. Questo il testo dell’articolo abrogato:

“Per il rinnovo della licenza di esercizio prevista dall'art. 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, occorre inviare al prefetto almeno un mese prima della scadenza:

a) domanda in carta legale;

b) libretto di matricola dal quale risulti l'esito favorevole della ispezione periodica effettuata ai fini del rinnovo della licenza;

c) ricevuta dell'ufficio del registro attestante l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'esercizio, quando richiesta, e ricevuta dell'effettuato pagamento della quota spettante all'organo tecnico per la verifica del rinnovo licenza.

La licenza di rinnovo di esercizio viene rilasciata dal prefetto sul libretto di matricola.

Qualora si intende rinunziare al rinnovo della licenza di esercizio dell'ascensore o montacarichi se ne dovrà dare avviso al prefetto nello stesso termine di un mese prima della scadenza.”.

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