N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. del 30/04/1999 n. 162. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Chiunque intenda installare in un fabbricato di sua proprietà un ascensore o montacarichi, previsti dall'art. 1 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, deve chiederne licenza al prefetto. La domanda di licenza di impianto deve essere presentata in carta legale con copia conforme in carta libera e corredata dei seguenti documenti:

a) disegno in scala di almeno 1/50 per l'insieme dell'impianto e 1/20 per i particolari da cui risulti il complesso dell'impianto stesso con particolare riguardo ai seguenti punti: locale delle macchine e delle carrucole di rinvio, se vi sono, altezza degli stessi, con le relative sistemazioni; pianta della cabina, del contrappeso e dei relativi vani di corsa; sezione verticale della cabina e del vano di corsa con particolare riguardo all'altezza della cabina e delle rispettive porte, agli spazi liberi ed ai margini di corsa agli estremi del vano ed eventuale applicazione di ammortizzatori; difese del vano e cancelli e relative altezze e sistemazioni; distanza fra cancelli del vano e cancelli della cabina, se vi sono, o fra cancelli del vano e cabina, quando non esistano i cancelli delle cabine; distanza delle relative soglie; altezza del paramento verticale delle soglie della cabina e del vano di corsa;

b) relazione descrittiva dalla quale risultino: la casa costruttrice dell'impianto, categoria, numero di fabbricazione, tipo, portata, velocità, corsa e numero delle fermate dell'ascensore; la tensione di alimentazione dei diversi circuiti; la natura delle difese dei cancelli; i dispositivi di sicurezza paracadute e contro eccesso di velocità; le eventuali apparecchiature speciali per ascensori veloci, a più velocità, a porte automatiche, ed altro; le caratteristiche dei sistemi di blocco e dell'apparecchiatura elettrica del circuito principale, di quello di manovra, di illuminazione, di segnalazione e di allarme;

c) dimensionamento delle guide, tenuto conto dell'intervento degli apparecchi paracadute in caso di rottura dei mezzi di sospensione della cabina; calcoli della struttura di sostegno degli argani o delle carrucole di rinvio, poste alla sommità del vano di corsa, delle catene, delle funi e dei relativi attacchi e della stabilità delle funi allo scorrimento.

Ricevuta dell'ufficio del registro attestante l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'impianto, nei casi contemplati dall'art. 7 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

La copia della domanda viene trasmessa con gli atti allegati all'organo tecnico cui è demandato il collaudo dell'impianto a seguito del parere tecnico favorevole, il prefetto rilascia al richiedente la licenza per l'impianto, che deve essere riportata sul libretto di matricola, di cui al seguente articolo.”.

Dalla redazione