Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 7. - Autorizzazione alla esecuzione dei lavori

L’esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi può essere autorizzata, dopo l’approvazione del progetto di massima, dall’ufficio competente del Genio civile, il quale ne avverte immediatamente il Servizio dighe.

L’autorizzazione alla costruzione dello sbarramento è accordata dall’ufficio del Genio civile dopo l’approvazione del progetto esecutivo e dopo che da parte del richiedente la concessione o concessionario sia stato firmato in segno di accettazione, il foglio di condizioni nel testo definitivamente approvato ai sensi dell’articolo precedente. L’autorizzazione è subordinata all’accertamento da parte del Servizio dighe della adeguatezza e idoneità degli scavi compiuti per l’impostazione dello sbarramento e degli impianti per il confezionamento e la posa in opera dei materiali.”

Dalla redazione