Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 6. - Foglio di condizioni

Il foglio di condizioni, all’osservanza del quale è vincolata l’esecuzione dell’opera, è predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:

a) per l’esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;

b) per la deviazione provvisoria del corso d’acqua durante i lavori di costruzione;

c) per l’esecuzione dell’opera, specificando le modalità di costruzione, i lavori da eseguire per l’impermeabilizzazione e l’eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell’eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell’Amministrazione;

d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sbarramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa;

e) per la vigilanza dell’opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell’Amministrazione durante la costruzione e l’esercizio;

f) per le prestazioni relative al collaudo;

g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la più prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio;

h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell’opera.

Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.”

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