Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 2. - Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dello sbarramento deve essere firmato in tutti i suoi allegati dall’ingegnere progettista e dal richiedente la concessione o concessionario della derivazione ed essere corredato dai seguenti allegati:

a) relazione tecnica generale con giustificazione del tipo dello sbarramento adottato e con richiamo delle eventuali varianti rispetto al progetto di massima;

b) relazione geognostica definitiva e dettagliata con i risultati delle indagini e delle prove eseguite. Tale relazione, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, deve, in ogni caso, contenere gli elementi oggettivi raccolti sulla idoneità della sede dello sbarramento, sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità dei pendii e delle opere interessate dall’invaso considerate anche le eventuali caratteristiche sismiche della zona;

c) relazione idraulica che indichi come è stata stabilita la portata di massima piena prevedibile ed i provvedimenti per lo smaltimento di essa, tanto in fase di costruzione che di esercizio;

d) relazione particolareggiata sulle caratteristiche e sulla provenienza dei materiali nonché sulle malte, conglomerati ed altri impasti che si prevede di impiegare per la costruzione dello sbarramento, con i risultati delle prove preliminari effettuate presso istituti specializzati;

e) relazione sulle prove compiute sul terreno di fondazione;

f) calcoli di stabilità e di resistenza, relazione illustrativa delle eventuali prove statiche su modello;

g) piano degli apparecchi da installare per il controllo del comportamento dello sbarramento durante la costruzione e l’esercizio;

h) corografia in scala non inferiore a 1:100.000 con indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio e del territorio a valle in quanto interessato dal serbatoio stesso;

i) planimetria di rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala non inferiore a 1:5.000;

l) planimetria, riferita a sicuri caposaldi, della zona di imposta in scala 1:500 oppure 1:200, a seconda delle caratteristiche dell’opera, con rappresentazione di questa e di quelle sussidiarie (per lo scarico delle piene, per il vuotamento del serbatoio, per la presa, per la deviazione provvisoria del corso d’acqua durante la costruzione); disegni esecutivi, in scale opportune, dei prospetti delle sezioni trasversali, longitudinali e, ove occorra, orizzontali dello sbarramento e disegni delle opere accessorie, così da fornire un quadro completo dello sbarramento stesso e delle sue parti, compresi i cunicoli di ispezione, i drenaggi ed i giunti; disegni dei meccanismi di manovra degli scarichi.

Per gli sbarramenti di minore importanza può essere omesso, a giudizio dell’ufficio del Genio civile competente, qualcuno dei documenti prescritti.

La relazione tecnica generale indicherà come sarà provveduto per il comodo e sicuro accesso all’opera, sia durante la costruzione, sia durante l’esercizio, così da consentire la facile ispezione in ogni sua parte, avuto presente che per serbatoi di particolare importanza sarà in massima necessaria una rotabile di conveniente larghezza.

La relazione stessa specificherà altresì come sia previsto di provvedere durante l’esercizio alla vigilanza dell’opera e ad avvertire, in tempo utile e con ogni sicurezza, gli abitanti della vallata sottostante in caso di pericolo o qualora si presenti la necessità di svaso immediato del serbatoio.”

Dalla redazione