Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 1. - Progetto di massima

I progetti di massima allegati alle domande di derivazione d’acqua devono essere redatti, per la parte riguardante le opere di sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d’imposta dell’opera, ed a rilievo diretto, ma anche sommario, del territorio interessato dall’invaso, e devono essere corredati da una relazione geognostica preliminare.

Una copia di detti progetti è trasmessa dall’ufficio del Genio civile al Servizio dighe il quale esprime in merito il proprio parere, comunicandolo all’ufficio stesso, perché venga allegato agli atti di istruttoria della domanda di derivazione.

Copia del progetto di massima è trasmessa, a cura dell’ufficio del Genio civile, anche alla autorità militare competente per territorio per le eventuali prescrizioni di pertinenza.”

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