N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 19. - Osservazione e misure

A cura del richiedente la concessione o concessionario verranno eseguiti i controlli e le misure periodiche previste nel foglio di condizioni e nel progetto esecutivo approvato.

Presso la casa di guardia sarà tenuto apposito registro sul quale dovranno essere riportate:

a) le misure di controllo, che per gli sbarramenti di maggiore importanza dovranno riguardare le deformazioni e gli spostamenti della struttura e della roccia, le temperature interne della massa muraria, le sottopressioni, e, per gli sbarramenti in materiali sciolti, gli assestamenti e i livelli piezometrici nel corpo dell’opera;

b) le misure delle perdite attraverso l’opera, la roccia e gli organi di chiusura degli scarichi;

c) le misure giornaliere: della temperatura (massima e minima) dell’aria; della pioggia e del manto nevoso; del livello dell’acqua nel serbatoio, della temperatura nell’acqua in superficie e a cinque metri di profondità, dello spessore dello strato di ghiaccio; gli eventi meteorologici o idrologici (piene) di particolare importanza;

d) tutte le altre misure delle quali fosse emersa la necessità;

e) la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, l’ubicazione e le dimensioni delle eventuali lesioni che si fossero manifestate nello sbarramento e nelle sue opere accessorie ed i provvedimenti presi.

Nel registro saranno annotate di volta in volta le visite e le prescrizioni dell’ufficio del Genio civile e del Servizio dighe, e i risultati dei controlli sui meccanismi di manovra.

Alla fine di ogni mese un bollettino contenente i dati e le misure di cui sopra sarà inviato in duplice copia all’ufficio del Genio civile competente che ne trasmetterà una al Servizio dighe.”

Dalla redazione