N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 11. - Assistenza governativa

Non appena iniziati i lavori di costruzione, l’ufficio del Genio civile ne dà immediato avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell’ingegnere dell’ufficio stesso incaricato di accertare l’osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di condizioni. Questo ingegnere effettuerà periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sarà trasmessa copia al Servizio dighe.

Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall’ufficio del Genio civile provvederà al controllo dei materiali impiegati e all’osservanza delle buone norme costruttive.

L’assistente raggiungerà il cantiere prima dell’inizio dei lavori e resterà poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all’ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonché sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sarà inviata copia al Servizio dighe.

Le spese per l’assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la concessione o concessionario.”

Dalla redazione