Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 12. - Controllo dei materiali durante la costruzione

Per gli sbarramenti murari l’assistente governativo curerà che dagli impasti di esecuzione vengano prelevati, di regola almeno due volte la settimana, campioni delle malte e dei conglomerati, dei quali una parte verrà sottoposta alle prove indicate nel foglio di condizioni ed a quelle che successivamente risultassero necessarie, mentre l’altra sarà conservata in apposito locale per eventuali ulteriori accertamenti.

Analoghi prelevamenti saranno effettuati per gli altri tipi di sbarramento ai fini del controllo delle caratteristiche dei materiali impiegati.

Nel laboratorio di cantiere le prove saranno eseguite sotto la vigilanza dell’assistente governativo ed i loro risultati dovranno essere sempre convalidati da controlli saltuari presso istituti specializzati scelti d’accordo col Servizio dighe.

Il prelievo, la conservazione, la spedizione e le modalità di prova dei campioni di materiali impiegati negli sbarramenti murari avverranno in conformità delle vigenti "Norme per l’accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione", salvo eventuali diverse prescrizioni del foglio di condizioni.

I certificati di prova rilasciati dai laboratori specializzati saranno trasmessi dai laboratori stessi al competente ufficio del Genio civile, che a sua volta ne curerà l’invio in copia alla direzione dei lavori e in originale al Servizio dighe aggiungendo, nel caso di risultati non soddisfacenti, le proprie osservazioni e proposte.

Qualora i campioni prelevati da parti dell’opera non abbiano corrisposto alle prescrizioni e i limiti regolamentari non siano stati raggiunti nemmeno da campioni successivamente prelevati dalle stesse parti, sarà in facoltà dell’ufficio del Genio civile di ordinare la demolizione di tali parti dell’opera. dandone immediato avviso al Servizio dighe.

L’ufficio medesimo, quando accerti che l’andamento dei lavori non offra tutte le garanzie per la perfetta riuscita dell’opera, ne ordinerà la sospensione riferendone alla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora detta sospensione possa recare danni alle parti già realizzate o ai territori a valle, le necessarie opere di presidio, progettate dall’ufficio del Genio civile di concerto col Servizio dighe, saranno eseguite dall’ufficio medesimo a spese del richiedente la concessione o concessionario, qualora questi non accettasse di effettuarle direttamente.

[NI=15] Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 13. - Autorizzazione all’invaso

Prima che lo sbarramento sia ultimato l’ufficio del Genio civile, previo nulla osta del Servizio dighe, potrà, a titolo sperimentale e in via provvisoria, autorizzare invasi parziali che dovranno però interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una sufficiente stagionatura.

Dall’inizio dell’invaso lo sbarramento sarà permanentemente vigilato a cura del richiedente la concessione o concessionario e ne saranno attentamente seguite le manifestazioni tutte e le deformazioni effettuando le relative misure con gli strumenti all’uopo predisposti.

L’invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso sarà consentito per la prima volta in occasione del collaudo.

L’ufficio del Genio civile, qualora se ne manifesti la necessità, potrà revocare in qualunque momento l’autorizzazione agli invasi, informandone il Servizio dighe.”

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