Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi del presente articolo, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.

Ai sensi dell’art. 56, comma 2-bis, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120), al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 31-bis, comma 2, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108), le disposizioni del presente articolo, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Si veda l’art. 5-bis, comma 4, del D.L. 25/02/2022, n. 14 (L. 05/04/2022, n. 28).

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