N40 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 06/10/2018, n. 127. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Leg.vo 06/10/2018, n. 127, gli effetti giuridici ed economici di cui alla presente modifica decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

In seguito, articolo abrogato dall'art. 15, comma 31, del D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74), a decorrere dal 01/07/2023, così recitava:

"Art. 223 - Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti

1. Le posizioni organizzative sono conferite ai direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire, e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.

2. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico finalizzato all’attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni. L’incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal personale direttivo di cui all’articolo 141, ad eccezione di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al direttore coordinatore in servizio nella medesima struttura, qualora le procedure di mobilità siano andate deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze di servizio."

Dalla redazione