Capo inserito dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 218.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D. Leg.vo 218/2017, le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del D. Leg.vo 218/2017. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché l'articolo 32 del presente decreto legislativo e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del D. Leg.vo 218/2017.

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