Articolo abrogato dal D. Leg.vo 26/08/2016, n. 174, a decorrere dal 7 ottobre 2016. A norma del comma 2 del medesimo art. 4, quando disposizioni vigenti richiamano le disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato D.Lgs. n. 174/2016.

L’art. 6 così recitava:

“Art. 6. - Giudizi in materia pensionistica

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

8. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.”

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