D. Min. Infrastrutture e Trasp. 19/05/2017, n. 214 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 19/05/2017, n. 214

Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 07/04/2022
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/12/2019
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Premessa

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998 n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;

Vista la direttiva 1999/52/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la su indicata direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000;

Vista la direttiva 2001/9/CE della Commissione del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la predetta direttiva 96/96/CE, recepita con

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Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche.

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Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h, appartenenti alle seguenti categorie, come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, dal regolamento UE n. 167/2013 e dal regolamento UE n. 168/2013:

a) veicoli a motore prog

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Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli su rotaia o il suo rimorchio;

b) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente, azionato da un motore con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

c) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

d) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e la massa d

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Art. 4. Controlli tecnici periodici

1. I veicoli immatricolati nel territorio nazionale sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico effettuato nei centri di controllo di cui all'art

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Art. 5. Data e frequenza dei controlli

1. I veicoli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, sono soggetti ad un controllo tecnico entro i seguenti intervalli:

a) veicoli delle categorie M1, N1, O1 ed O2: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;

b) veicoli della categoria M1 in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno;

c) trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocità di massima di progetto superiore a 40 km/h: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;

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Art. 6. Oggetto e metodi di controllo

1. Per le categorie di veicoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all'allegato I, punto 2.

2

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Art. 7. Valutazione delle carenze

1. Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, l'allegato I fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravità.

2. Le carenze rilevate nel corso dei controlli periodici dei veicoli sono classificate in uno dei seguenti gruppi:

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Art. 8. Certificato di revisione

1. A seguito della effettuazione della revisione, i centri di controllo rilasciano un certificato di revisione che contiene almeno gli elementi, di cui all'allegato II al presente decreto. Una copia cartacea di tale certificato è rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art

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Art. 9. Esito delle revisioni e autorizzazioni alla circolazione

1. Salvo quanto previsto al comma 4, a chiunque circola, dopo le rispettive scadenze, con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Qualora la revisione abbia avuto esito sfavorevole senza esclusione dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare in deroga alla scadenza di cui all'art. 5, fino a un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'a

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Art. 10. Attestato del superamento del controllo

1. Il centro di controllo che ha proceduto alla effettuazione della revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che ha superato il controllo tecnic

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Art. 11. Impianti e apparecchiature di controllo

1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici, sono conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell'al

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Art. 12. Centri di controllo

1. I controlli tecnici sono effettuati a cura degli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, secondo le modalità previste

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Art. 13. Ispettori

1. N2 I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all'Allegato IV del presente decreto, e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1

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Art. 14. Supervisione dei centri di controllo

N3

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Art. 15. Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dagli

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Art. 16. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2018.

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Art. 17. Abrogazioni

1. A decorrere dal 20 maggio 2018, sono abrogati i decreti di seguito elencati:

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Art. 18. Allegati

1. Gli allegati I, II, III, IV e V al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il

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Allegato I

N4

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Allegato II (art. 8, comma 1)

CONTENUTO MINIMO DI UN CERTIFICATO DI REVISIONE

Il certificato di revisione rilasciato in seguito a un controllo tecnico deve comprendere almeno i seguenti elementi preceduti dai corrispondenti codici

armonizzati dell'Unione:

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Allegato III

N6

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Allegato IV (art. 13, comma 1)

REQUISITI MINIMI RELATIVI A COMPETENZA, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI

1. Competenza

Il candidato destinato ad occupare la posizione di ispettore abilitato a effettuare controlli tecnici periodici, deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

a) conoscenza e una comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle seguenti aree:

- meccanica,

- dinamica,

- dinamica del veicolo,

- motori a combustione,

- materiali e lavorazione dei materiali,

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Allegato V (art. 14, comma 1)

ORGANISMI DI SUPERVISIONE

Le norme e procedure relative agli organismi di supervisione di cui all'art. 14 comprendono almeno i seguenti requisiti minimi.

 

1. Missioni e attività degli organismi di supervisione

Gli organismi di supervisione svolgono almeno i seguenti compiti:

a) supervisione dei centri di controllo:

- verifica che siano soddisfatti i requisiti minimi relativi ai locali e alle attrezzature di controllo,

- verifica dei requisiti obbligatori dell'ente autorizzato;

b) verifica della formazione ed esame degli ispettori:

- verifica della formazione iniziale degli ispettori,

- verifica della formazione di aggiornamento degli ispettori,

- formazione di aggiornamento periodica degli esaminatori dell'organo di supervisione,

- conduzione o supervisione dell'esame;

c) auditing:

- pre-audit del centro di controllo precedente l'autorizzazione,

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