Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 gli enti di formazione iscritti nell’elenco di cui al presente articolo se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’articolo 16-bis, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, introdotto dall’art. 7, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall’elenco.

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