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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 24/12/2013, n. 35
L. R. Veneto 24/12/2013, n. 35
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Art. 1 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 2 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) è così sostituita: "b) l'ittiturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore;"; |
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Art. 3 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente: "1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validit&agrav |
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Art. 4 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente: |
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Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è soppresso. |
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Art. 6 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: "pasti", è aggiunta la parola: ", spuntini". 2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012 |
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Art. 7 - Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la lettera b) è soppressa. 2. Al comma 2 dell'articolo 9 |
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Art. 8 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la lettera b) è così sostituita: "b) somministrare pasti, spuntini e bevande.". |
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Art. 9 - Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "e non prevale |
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Art. 10 - Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di: |
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Art. 11 - Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente articolo: "Art. 12 bis - Turismo rurale e fattorie didattiche. 1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale: |
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Art. 12 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, in fine, |
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Art. 13 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 14 - Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguent |
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Art. 15 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "per le attività agrituristiche" so |
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Art. 16 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: "per atti |
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Art. 17 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. L'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: “Art. 18 - Norme igienico-sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche 1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 5 della legge |
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Art. 18 - Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle se |
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Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. L'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato. |
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Art. 20 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è co |
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Art. 21 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 22 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sosti |
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Art. 23 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "e la conseguen |
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Art. 24 - Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. L'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "Art. 28 - Sanzioni amministrative 1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all'immediata chiusura dell'attività. 2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all'impresa per attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione. 3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico o ittituristico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni: a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unit&a |
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Art. 25 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "Alle attivit&a |
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Art. 26 - Modifica del titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "Disciplina |
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Art. 28 - Norme transitorie1. La disciplina della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 8 della presente legge, opera a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino uf |
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