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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 28/09/2021, n. 29
L. R. Veneto 28/09/2021, n. 29
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Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 o |
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Art. 2 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 o |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. L'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito: "Art. 8 - Domanda. 1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Regione con allegata la seguente documentazione: a) indicazione dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su adeguata planimetria; b) indicazione della profondità massima presunta prevista per la ricerca; |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. L'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito: "Art. 9 - Rilascio. 1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, in conformità al Piano e ai piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, sentiti la gestione unica di cui all'art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi del comma 3 dell'art. 8. Il permesso di ricerca ha come oggetto: |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. L'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito: "Art. 12 - Domanda 1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Regione con i seguenti allegati: a) il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione; |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. L'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito: "Art. 13 - Rilascio. 1. La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, sentite la gestione unica di cui all'art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, e la C.T.R.A.E., a chi possegga la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo, in applicazione delle procedure e modalità di evidenza pubbl |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. L'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito: "Art. 14 - Criteri di rilascio. 1. La Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato al comma 5 dell'art. 8 in caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione. Nel rilascio delle concessioni si tiene, altresì, con |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sos |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito: "2. Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla Regione che adott |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 10 |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 10 |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 10 |
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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 53-bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Dopo l'articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è inserito il seguente |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 10 |
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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"1. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, ferme restando le modifiche apportate alle stesse dalla presente legge, il riferimento alla Giunta regionale è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali: a) comma 1 dell'articolo 10; b) comma 2 dell'articolo 11; c) commi 4 e 5 dell'articolo 16; d) lettera d) del comma 1 e commi 4 e 6 dell'articolo 17; e) comm |
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Art. 19 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 10 ottob |
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Art. 20 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della l |
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Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, com |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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