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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 20/09/2022, n. 23
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Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina le attiv |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "per attività turistiche connesse al settore primario" sono soppresse. 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "del bestiame" sono sostituite dalle seguenti: "di animali". 3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della presente legge si intende per: a) turismo rurale: lo svolgimento di attività, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche, ricreative dell'azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte da imprenditori agricoli o ittic |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita dalla seguente: "a) svolgono attività agricola da almeno un biennio. Il requisito non è richiesto: 1) nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'impresa agricola, anche in forma societaria; 2) ai giovani neo insediati, finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale ai fini dell'avviamento di impre |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. L'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituto: "1. Rientrano nella definizione di attività agrituristica, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2: a) la somministrazione di pasti e bevande secon |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 2 |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento." sono sostituite dalle seguenti: "Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o carava |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato. 2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "2. La somministrazione di pasti, spuntini e bevande all'ospite in locali o superfici attrezzate è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda agricola, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale.". 3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "3. I prodotti usati per l |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 12-bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. L'articolo 12-bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "Art. 12-bis - Turismo rurale 1. Il turismo rurale, come definito dalla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2, è l'insieme delle attività svolte all'interno dei beni fondiari nella disp |
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Art. 11. - Inserimento degli articoli 12-ter e 12-quater nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Dopo l'articolo 12-bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono inseriti i seguenti: "Art. 12-ter - Fattorie didattiche 1. Le attività in fattoria didattica, condotte dagli operatori dell'azienda agricola o ittica adeguatamente preparati e formati sulla base di uno specifico Progetto didattico, sono rivolte: a) alle classi delle scuole di ogni ordine e grado; b) ai bambini e ai ragazzi con proposte di carattere extrascolastico, attraverso l'organizzazione di laboratori tematici, pomeriggi e doposcuola in fattoria, compleanni ed altri eventi di social |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 13-bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 13-bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: "aziendale" sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'uso dei rispettivi loghi qualora previsti dalla normativa;". 2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13-bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono inserite le seguenti: "a-bis) la verifica e il riconoscimento dei requisiti per lo svolgimento delle a |
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Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "all'articolo 12-bis, lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater" e le parole: ", mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l' |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituita: "Art. 18 - Norme igienico sanitarie comuni". 2. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: "dell'attività agrituristica o ittiturist |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" |
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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 19-bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente: "Art. 19-bis - Utilizz |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 1 |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 1 |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1 |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente: "1. L |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: "1. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge è tenuto a: a) richiedere il riconoscimento delle attività che intende esercitare ad esclusione delle attività di cui all'articolo 12 |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. L'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito dal seguente: "Art. 26 - Attività di controllo e monitoraggio 1. Le funzioni di controllo e di monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalla Giunta regionale nell' |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 1 |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. La rubrica dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituita dalla seguente: "Violazioni e sanzioni amministrative.". 2. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: "le attività turistiche connesse al settore primario" sono sostituite dalle seguenti: "le attività di cui alla presente legge". 3. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituito dal seguente: "4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituris |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 1 |
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Art. 30 - Norme transitorie1. Ai procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. |
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Art. 31 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di |
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18/11/2024
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