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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 20/03/2012, n. 449
Deliberaz. G.R. Veneto 20/03/2012, n. 449
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[Premessa]L’art. 2 della legge regionale del 21 novembre 2008 n. 21 recante la “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, dispone che sia competenza della Giunta Regionale “la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste”. Alla luc |
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Allegato A - CRITERI E MODALITÀ PER LA TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE DA SCILegge Regionale 21 novembre 2008, n. 21, lettera g), art. 2, “Disciplina degli impianti a fune |
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PremessaIl presente documento definisce i criteri e le modalità per la tenuta del registro degli impianti funiviari e delle piste da sci esist |
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Dati contenuti nel registroCome disposto dall’art. 8, comma 4, della L.R. 21/2008, il registro impianti e piste deve riportare per ogni singolo impianto ed ogni singola pista i seguenti dati: a) Codice regionale - E’ un codice alfanumerico di identificazione univoca dell’impianto/pista che riporta alcuni caratteri fondamentali dell’impianto o della pista stessi (Appendice “A”); b) Denominazione dell’impianto o della pista. Agli impianti classificati alle lettere a), b), c), e), f), e g) dell’art. 17 della L.R. n. 21/2008, dovrà essere attribuita una denominazione composta dal nome della stazione a valle seguito da quello della stazione a monte. Per gli impianti non rientranti in tali classificazioni e per le piste non vi è alcuna limitazione nell’attribuzione della denominazione; c) Quote - Per gli impianti, l’indicazione delle quote sul livello medio marino (s.l.m.) del punto di imbarco (quota inferiore) e di quello di sbarco (quota superiore). Per le piste, indicazione della quota del punto di partenza a monte e di quello di arrivo a valle; d) Ubicazione - Indicazione del comune sul cui territorio ricade l’impianto o la pista. Ai fini del censimento nel registro regionale per gli impianti aventi stazioni ubicate in comuni diversi, si terrà conto del comune nel quale è ubicata la stazione di imbarco (quota inferiore). Relativamente alle piste che toccano due o più comuni, la classificazione nel registro regionale verrà fatta sulla ba |
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Termini e modalità per la presentazione delle istanze di censimento nel registro regionaleLa Provincia richiede alla Regione del Veneto - Direzione Mobilità l’attribuzione di un codice finalizzato alla successiva richiesta di iscrizione dell’impianto o della pista nel registro regionale da parte del soggetto interessato. Il codice dovrà essere riportato in tutti gli atti amministrativi prodromici alla conclusione del procedimento di censimento nel registro regionale. L’istanza dovrà prevedere la comunicazione dei seguenti dati, conformemente a quanto disposto in precedenza, con riferimento al livello di progettazione definitiva: |
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Aggiornamento del registro regionaleI dati contenuti nel registro regionale possono essere modificati a seguito di specifico provvediment |
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Pubblicità del registro e accesso ai datiIl registro regionale degli impianti a fune e delle piste da sci è a disposizione del pubblico |
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Appendice “A” - Codice regionale degli impianti e delle pisteIl Codice Regionale si compone di tre distinti dati tra loro separati da un punto spaziatore che individuano rispett |
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Esempi:
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