Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 25/10/2016, n. 19
L. R. Veneto 25/10/2016, n. 19
L. R. Veneto 25/10/2016, n. 19
- L.R. 04/04/2024, n. 9
- L.R. 27/05/2022, n. 12
- L.R. 28/12/2018, n. 48
- L.R. 14/12/2018, n. 43
- L.R. 30/12/2016, n. 30
Scarica il pdf completo | |
---|---|
TITOLO I - Istituzione e disciplina dell'Azienda Zero |
|
Art. 1 - Istituzione dell'Azienda Zero1. Nel rispetto dei principi di equità ed universalità, è istituita l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-ammin |
|
Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero1. Le funzioni che spettano ad Azienda Zero sono: a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale; b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità; c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità; e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità; f) gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale; g) la |
|
Art. 3 - Comitato dei Direttori generali1. Al fine di garantire la piena attuazione di alcune funzioni dell'Azienda Zero è istituito il Comitato dei Direttori generali. |
|
Art. 4 - Organi dell'Azienda1. Sono Organi dell'Azienda Zero: a) il Diret |
|
Art. 5 - Direttore generale1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai requisiti e alle modalità vigenti per la nomina dei direttori generali delle Aziende ULSS e degli enti del servizio sanitario regionale alla data della nomina stessa. N5 2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da u |
|
Art. 6 - Collegio sindacale1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute. 2. Nella prima seduta, convocata dal Direttore, il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione per qualunque causa del Presidente la convocazione spetta al membro più anz |
|
Art. 7 - Personale1. N12 L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del servizio sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare; a |
|
Art. 8 - Tesoreria1. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, all |
|
Art. 9 - Bilancio1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vig |
|
Art. 10 - Libri obbligatori1. Sono obbligatori i seguenti libri: a) libro giorna |
|
Art. 11 - Area Sanità e Sociale1. Ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1"Statuto del Veneto".", la Giunta regionale individua l'Area Sanità e Sociale, all'interno della quale è istituita la Direzione sociale. |
|
Art. 12 - Attività ispettiva1. Il Consiglio regionale in conformità alle proprie attribuzioni statutariamente previste, con propria deliberazione assegna alla struttura ispettiva socio sanitaria di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, le risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate per raggiungere gli obbiettivi della medesima, anche avvalendosi di personale in distacco e in comando. |
|
TITOLO II - Disposizione finale relativa al titolo i |
|
Art. 13 - Norma finale1. L'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del servizio sanitario regio |
|
TITOLO III - Costituzione e organizzazione delle Aziende ULSS |
|
Art. 14 - Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS1. Con il presente articolo, viene ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS alla luce dei seguenti criteri: a) garantire l'equità e l'universalità del sistema sanitario, erogando le prestazioni in modo appropriato ed uniforme; b) individuare le dimensioni ottimali delle Aziende ULSS al fine di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi; c) sviluppare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi, nonché la partecipazione dei cittadini; d) garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale; e) garantire la coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione; f) garantire il riconoscimento delle prerogative degli enti locali in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria; g) tenere conto della presenza nei territori delle due Aziende ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e dell'Azienda Zero. |
|
Art. 15 - Riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari a seguito della ridefinizione dell'assetto delle ULSS e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016"1. Nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale in materia in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016", che pone al centro del sistema la persona, mediante l'umanizzazione delle cure, la realizzazione di percorsi di cura partecipati e condivisi dagli utenti, l'equità nell'accesso ai servizi, la globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno, garantendo nel contempo la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale e facendo seguito alla ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, la Giunta regionale provvede ad una riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari, al fine di: a) continuare a garantire un'erogazione uniforme dei LEA su tutto il territorio regionale, salvaguardando la specificità dei territori bellunese e del polesine, delle aree montane e lagunari, nonché delle aree a bassa densità abitativa; b) sviluppare la rete dell'assistenza territoriale, utilizzando un approccio multidisciplinare e interdisciplinare, che garantisca l'integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie |
|
Art. 16 - Verifica dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS ed iniziative conseguenti1. L'articolazione delle Aziende ULSS, così come ridefinita dall'articolo 14 della presente legge, viene sottoposta dalla Giunta regionale ad una prima verifica, al termine del primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in coincidenza con l'adozione dei Piani socio-sanitari regionali al fine di valutare i risultati raggiunti sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate. 2. A tal fine la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entr |
|
Art. 17 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."1. Al comma 8-octies dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, dopo le parole: "tra i vari soggetti" sono aggiunte le seguenti p |
|
Art. 18 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente: |
|
Art. 19 - Ulteriore modifica all'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente: |
|
Art. 20 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente: |
|
Art. 21 - Ulteriore modifica all'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente: |
|
Art. 22 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è inserito il seguente: |
|
Art. 23 - Fabbisogni di personale medico ospedaliero1. Nel rispetto della normativa nazionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, i fabbisogni di personale medico ospeda |
|
Art. 24 - Programmazione sanitaria regionale1. La vigente programmazione regionale in materia sanitaria è prorogata sino al 31 dicembre 2018, ovvero non oltre all'approvazione del nuovo Piano so |
|
Art. 25 - Disciplina del trasferimento delle funzioni ospedaliere1. Al fine di garantire la programmazione socio-sanitaria prevista dalle schede ospedaliere, nei casi di trasferimento delle funzioni ospedaliere per u |
|
Art. 26 - Disposizioni in materia di servizi sanitari e socio-sanitari1. Ai sensi dell'articolo 3 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, il Direttore generale dell'Azienda ULSS, sentiti il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci e d'intesa con la Giunta regionale articola il territorio della propria Azienda in distretti. N14 2. In ogni Azienda ULSS di cui alla presente legge è istituita la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. 3. Il Presidente dell |
|
Art. 27 - Configurazione dei Dipartimenti di Prevenzione, Salute mentale e delle Dipendenze1. La configurazione dei Dipartimenti di Prevenzione, Salute mentale e delle Dipendenze viene predisposta secondo le linee guida dell'Atto aziendale ap |
|
Art. 28 - Riduzione delle liste d'attesa1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta un programma straordinario per ridurre i tempi di attesa, semplificare gli accessi e assicurare la presa in carico da parte degli specialisti in caso di patologie croniche o in caso di necessità di approfondimenti diagnostici. 2. Il programma verrà sviluppato secondo le seguenti azioni: a) la ridefinizione degli ambiti territoriali anche interaziendali, in cui devono essere assi |
|
TITOLO IV - Disposizioni finali relative al titolo III |
|
Art. 29 - Nomina di Commissari delle Aziende ed enti del servizio sanitario regionale1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un commissario delle Aziende ULSS, dell'Azienda Zero e degli enti del servizio sanitario regionale a seguito della decadenza del Direttore generale dichiarata per risoluzione del contratto dovuta a gravi motivi o a grave violazione di leggi o del princ |
|
Art. 30 - Norma finale1. Il trattamento economico annuo del Direttore generale delle Aziende ed enti del servizio sanitario regionale è fissato negli importi previsti dalla |
|
Art. 31 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è così sostituito: |
|
Art. 32 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, com |
|
Art. 33 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
|
Allegato A - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il Governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS
ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 14 AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE UNITÀ LOCALI SOCIO-SANITARIE n. 3, n. 4, n. 7 e n. 8
Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" con sede legale a Venezia (20) (già Azienda ULSS n. 12, Azienda ULSS n. 13, Azienda ULSS n. 14)
Comuni (n. 23) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" 1. Campagna Lupia 2. Campolongo Maggiore 3. Camponogara 4. Cavarzere 5. Chioggia 6. Cona 7. Dolo 8. Fiesso d'Artico 9. Fossò 10. Marcon 11. Martellago 12. Mira 13. Mirano 14. Noale 15. Pianiga 16. Quarto d'Altino 17. Salzano 18. Santa Maria di Sala 19. Scorzè 20. Spinea 21. Stra 22. Venezia 23. Vigonovo
Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" con sede legale a San Donà di Piave (21) (già Azienda ULSS n. 10 e Azienda ULSS n. 12)
Comuni (n. 21) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" 1. Annone Veneto 2. Caorle 3. Cavallino Treporti 4. Ceggia 5. Cinto Caomaggiore 6. Concordia Sagittaria |
Dalla redazione
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Appalti e contratti pubblici
Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza
- Redazione Legislazione Tecnica
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Professioni
- Appalti e contratti pubblici
- Ritardi nei pagamenti commerciali
- Tariffa Professionale e compensi
- Disciplina economica dei contratti pubblici
Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici [CODICE 2023]
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Compensazione prezzi dei materiali
- Appalti e contratti pubblici
Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione
- Redazione Legislazione Tecnica
- Emanuela Greco
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Offerte anomale
- Appalti e contratti pubblici
Offerte anomale nelle gare pubbliche, determinazione e verifica
- Dino de Paolis
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Appalti e contratti pubblici
- Avvisi e bandi di gara
- Soglie normativa comunitaria
Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici
- Dino de Paolis
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/11/2024
- Delega di firma non di funzioni da Italia Oggi Sette
- L'usufrutto su nuova abitazione non salva i benefici prima casa da Italia Oggi Sette
- Bonus riacquisto con limitazioni da Italia Oggi Sette
- L'agevolazione può essere utilizzata con diverse opzioni da Italia Oggi Sette
- Irregolarità, si gioca d’anticipo da Italia Oggi Sette
- Appalto lumaca ma senza colpa da Italia Oggi Sette