L. R. Veneto 18/04/1997, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Veneto 18/04/1997, n. 9

Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica.
Testo coordinato. Con le ulteriori modifiche introdotte dalla L.R. del 6/07/2012 n. 24
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[Premessa]



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Art. 1 - Finalità

1. La Regione, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l’attività agrituristica, allo scopo di:

a) assicurare la permanenza d

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Art. 2 - Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

2. Rientrano tra tali attività:

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Art. 3 - Piano agrituristico aziendale

1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà di cui all’articolo 2 comma 1, coloro che intendono iscriversi all’elenco degli operatori agrituristici, devono presentare al Presidente della Commissione agrituristica provinciale, il Piano agrituristico aziendale.

2. Il Piano, in relazione alla estensione ed alle dotazioni strutturali d

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Art. 4 - Idoneità all’esercizio dell’attività agrituristica

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. singoli ed associati, che svolgono attività agricola da almeno un biennio, mediante l’utilizzazione della propria azienda.

2. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica a parenti ed affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell’azienda medesima.

3. L’accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135

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Art. 5 - Classificazione delle aziende agrituristiche

1. Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la qualificazione dell’offerta agrituristica, è istituita la classificazione delle aziende agrituristiche.

2. Gli operatori agrituristici, all’atto della richiesta della autorizzazione comunale

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Art. 6 - Immobili destinati all’agriturismo

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’aggregato abitativo, definito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.

2. Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

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Art. 7 - Norme igienico-sanitarie

1. I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni.

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Art. 8 - Delega alle province

1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 15 sono delegate alle province.

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Art. 9 - Elenco degli operatori agrituristici

1. È istituito, ai sensi dell’articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 l’elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle Amministrazioni provinciali.

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Art. 10 - Commissione agrituristica provinciale

1. È istituita, presso ogni provincia, la Commissione agrituristica provinciale.

2. La Commissione, ai fini dell’iscrizione degli operatori agrituristici nell’elenco di cui all’articolo 9, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 2 e la insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

3. La Commissione, per l’accertamento preliminare dei requisiti di connessione e complementarietà, verifica, avvalendosi anche degli Ispettorati regionali per l’agricoltura competenti per territorio, i contenuti del Piano agrituristico aziendale.

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Art. 11 - Procedure

1. Sono abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell’elenco. L’iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della

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Art. 12 - Verifica e revoca dell’autorizzazione

1. La Commissione agrituristica provinciale effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco, nonché ver

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Art. 13 - Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:

a) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate

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Art. 14 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

2. Tale programm

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Art. 15 - Provvidenze

1. Agli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per:

a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all’articolo 6 per ricavarne locali da destinare:

1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale;

2) alla ricettività, fino a un massimo di trenta posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;

3) alla realizzazione di alloggi: lire 30

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Art. 16 - Programmi di sviluppo

1. La Giunta regionale può concedere contributi fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo d

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Art. 17 - Piani agrituristici

1. Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, avventi come finalità:

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Art. 18 - Vincolo di destinazione

1. I beneficiari degli interventi di cui all’articolo 15 devono impegnarsi a non mutare la dest

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Art. 19 - Vigilanza

1. La vigilanza spetta alle Province le quali controllano lo svolgimento delle attività agritu

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Art. 20 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti l’attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed alla immediata chiusura dell’attività agrituristica.

2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

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Art. 21 - Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta

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Art. 22 - Norma transitoria

1. I soggetti iscritti all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 , alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio nell’elenco d

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Art. 23 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

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Art. 24 - Norma finanziaria

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