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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 09/02/2001, n. 5
L. R. Veneto 09/02/2001, n. 5
L. R. Veneto 09/02/2001, n. 5
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/03/2018, n. 13
- L.R. 27/04/2012, n. 17
- L.R. 13/03/2009, n. 3
- L.R. 04/11/2002, n. 33
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Art. 1 - Art. 7 Omissis
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Art. 8 - (Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 47 "Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale")1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regional |
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Art. 10 - (Disposizioni in materia di piste ciclabili)1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2001, relativo agli interv |
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Art. 11 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti” |
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Art. 12 - Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della leg |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - (Modifica della legge regionale 16 agosto 1984 n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni)1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma: "Qualora il soggetto beneficiario di contributo avanzi documentata istanza relativa a spese connesse alla progettazione dell'intervento, il dirigente regionale competente è autorizzato all'impegno di una quota del contributo assentito fino al dieci per cento; con il provvedimento di previsto impegno di spesa, in relazione al tempo previsto per la realizzazione dei lavori, sono stabiliti i termini entro i quali devono essere completate le opere ed approvata la contabilità finale, pena la revoca del finanziamento." |
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Art. 15 - Art. 16 Omissis
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Art. 17 - (Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi" e successive modificazioni)1. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge |
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Art. 18 - Art. 25 Omissis
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Art. 26 - (Modifica ed integrazione della legge regionale 16 agosto 1984 n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche")1. Dopo l'articolo 59 della legge. regionale 16 agosto 1984, n. 42, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 59 bis - (Disposizioni transitorie in materia di tutela del lavoro) 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale sul rispettò degli obblighi in materia di tutela dei la |
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Art. 27 - Omissis
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Art. 28 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti"1. Il terzo comma dell’articolo 2 della legg |
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Art. 29 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti"1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge |
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Art. 30 - Art. 32 Omissis
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Art. 33 - (Modifica della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica")1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge |
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Art. 34 - Art. 43 Omissis
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Art. 44 - (Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie")1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è così sostituito: |
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Art. 45 - (Modifica della legga regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale")1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito: "1. Le province e i comuni e le comunità montane in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali di competenza, o di loro varianti generali, o con apposito piano di settore, organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano di trasporto o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi di aree e di infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico ciclistico e finalizzate alla costruzione, particolarmente nei centri abitati; di una rete di percorsi che consentano in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, curando anche l'interconnessione con province e comuni limitrofi.". |
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Art. 46 - Omissis
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Art. 47 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" |
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Art. 48 - (Modifica della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio")1. Al comma quindicesimo dell'articolo 27 dell |
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Art. 49 - Omissis
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Art. 50 - (Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni)1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come da ultimo modificato dall' |
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Art. 51 - Art. 53 Omissis
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Art. 54 - (Canoni di concessione del demanio idrico)1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 tutti gli atti di concessione rilasciati dall'amministrazione statali ed inerenti l'utilizzo |
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Art. 55 - (Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36") |
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Art. 56 - Proroga termine presentazione domande di contributo a norma della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo d'alta montagna" |
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Art. 57 - Omissis
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Art. 58 - (Modifica della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica" e successive modificazioni)1. All'ultimo comma dell'art. 3 della legge re |
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Art. 59 - Omissis
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Art. 60 - (Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava") |
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Art. 61 - Omissis
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Art. 62 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Uf |
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