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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 01/12/1989, n. 52
L. R. Veneto 01/12/1989, n. 52
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 17/01/2002, n. 2
- L.R. 09/02/2001, n. 5
- L.R. 03/07/1992, n. 20
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TITOLO I - Intesa per la normativa comune |
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Art. 1 - Finalità della legge1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turist |
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Art. 2 - Efficacia della legge1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite nei Titoli II, III e IV della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte |
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Art. 3 - Comitato permanente d'intesa1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti. |
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Art. 4 - Consulenza esterna1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei |
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TITOLO II - Demanio lacuale |
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Art. 6 - Utilizzo del demanio lacuale1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda. |
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Art. 7 - Ormeggi e ancoraggi1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6 e dell |
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Art. 8 - Aree demaniali portuali di terra1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno |
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Art. 9 - Divieto di occupazione1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno ml 2.50, nonché le aree di accesso e |
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Art. 10 - Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al |
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Art. 11 - Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, es |
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TITOLO III - Navigazione e pratiche sportive |
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Art. 12 - Protezione della fascia costiera1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di 300 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela con superficie velica no |
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Art. 13 - Divieti di navigazione1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate. |
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Art. 14 - Limitazioni alla circolazione delle unità di navigazione1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 12, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità |
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Art. 15 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unità: |
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Art. 16 - Norme di comportamento in navigazione1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità: a) unità adibite al pubblico servizio di linea; |
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Art. 17 - Manutenzioni e rifornimenti1. Per ridurre l'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle sta |
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Art. 18 - Scarico di rifiuti1. In tutta la sponda veneta del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsi |
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Art. 19 - Sci nautico1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 500 metri dalla riva. 2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme: a) i conduttori delle unità sono assisti |
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Art. 20 - Impiego delle tavole a vela1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto. 2. I conduttori regolano il natante |
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Art. 21 - Immersioni |
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Art. 22 - Balneazione1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua anti |
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Art. 23 - Utilizzo delle banchine dei pontili e dei moli pubblici1. È vietato: a) impegnare per usi privati i |
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Art. 24 - Manifestazioni sportive1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provin |
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TITOLO IV - Norme finali e transitorie |
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Art. 25 - Norme di comportamento degli utenti1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturn |
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Art. 26 - Rumori molesti1. È vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a 20 metri di distanza. |
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Art. 27 - Segnaletica1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti preposti, approveranno, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica de |
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Art. 28 - Sanzioni1. Chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000. |
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Art. 29 - Vigilanza1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente legge è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente. 2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e a |
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Art. 30 - Norma di rinvio1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di navigazione interna. |
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Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie1. È abrogata la legge regionale 2 novembre 1983, n. 52. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti amministrativi |
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