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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 21/09/2001, n. 2420
Deliberaz. G.R. Veneto 21/09/2001, n. 2420
Deliberaz. G.R. Veneto 21/09/2001, n. 2420
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[Premessa] |
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Allegato 1 - CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI CARBURANTI |
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Art. 1 - (Nuove concessioni - potenziamenti)1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, devono essere presentate alla Giunta Regionale corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o, in caso di viabilità data in concessione, della Società titolare della concessione autostradale nonché dei pareri dei vigili del fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'ufficio tecnico di finanza, in merito agli aspetti tecnico-fiscali e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ovvero della Commissione Comunale Integrata secondo le rispettive competenze, solo qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai |
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Art. 2 - (Modifiche impianti)1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche: a) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati; b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti |
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Art. 3 - (Trasferimento titolarità della concessione)1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata alla Giunta Regionale e sottoscritta dal cedente e dal cessionario e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale di carburanti. 2. La domanda deve e |
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Art. 4 - (Rinnovo concessione)1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata alla Giunta Regionale almeno sei mesi prima della scadenza diciottenale. 2. La domanda deve essere corredata da: |
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Art. 5 - (Collaudo impianti ed esercizio provvisorio)1. Ad ultimazione dei lavori gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, da apposita Commissione regionale composta da: a) il segretario della Commissione consultiva regionale carburanti o un suo delegato, che funge da presidente; b) l'ingegnere capo dell'U.T.F. competente per territorio o un suo delegato; |
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"Art. 5 bis - Decadenza e revoca della concessione |
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Art. 6 - (Norma finale)1. Per quanto non espressamente citato nel presente provvedimento vanno applicate le norme contenute |
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