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Deliberaz. G.R. Veneto 17/06/2014, n. 1000

Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
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[Premessa]



Note per la trasparenza:

Sono approvati i requisiti strutturali e di servizi necessari per definire la classificazione delle strutture ricettive all'aperto dopo l'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di turismo.


L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 R "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013, ed entrata in vigore il 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (quinta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta, nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue e che viene apprezzato dai numerosi turisti italiani e stranieri.

Nell'ambito delle differenti tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio regionale, un elemento di punta è sicuramente l'offerta ricettiva all'aperto. I dati consolidati per l'anno 2012 fotografano un segmento ricettivo che annovera 188 campeggi e villaggi turistici con le strutture a tre e quattro stelle che superano il 50% del totale. La ricettività "open air" in Veneto assicura in totale una disponibilità di oltre 226 mila posti letto, ma quello che è più significativo è il numero complessivo di presenze turistiche registrate presso campeggi e villaggi. Infatti il Veneto, nel solo anno 2012, ha registrato oltre 17 milioni e settecentomila pernottamenti.

Va peraltro considerato che le strutture ricettive all'aperto del Veneto hanno perseguito obiettivi comuni di: miglioramento della qualità, sviluppo ed integrazione dei servizi all'ospite, adeguamento della qualità dell'ambiente e della vacanza nella natura, per cui i campeggi e i villaggi turistici della regione sono il sistema di vacanza più strutturato d'Italia, molto apprezzato dai turisti tedeschi e del Nord Europa.

La classificazione delle strutture ricettive è un procedimento amministrativo, disciplinato dalla recente legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, agli articoli 31 e 32 ed è volto ad accertare e valutare i requisiti minimi obbligatori previsti dalla suddetta legge per ciascuna tipologia di struttura ricettiva, nonché a verificare la mancanza di omonimia tra strutture ricettive all'interno dello stesso comune.

La f

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ALLEGATO A - Disposizioni attuative di classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive all’aperto

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi degli articoli 26 e 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” le seguenti tipologie di strutture ricettive all’aperto: campeggi e villaggi turistici, nonché la loro classificazione con i seguenti livelli:

- Campeggi: 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle;

- Villaggi turistici: 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle.


Articolo 2 - Denominazioni aggiuntive e sostitutive

1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 11/2013 sono definite le seguenti denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive all’aperto.

2. I campeggi e i villaggi turistici possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di “centro vacanze” nei seguenti casi:

a) se sono classificati a cinque stelle, in conformità ai requisiti di cui all’allegato B del presente provvedimento,

b) se avevano acquisito la denominazione di centro vacanze in vigenza della L.R. n. 33/2002 e mantengano i requisiti del centro vacanze già previsti all’allegato O della L.R. n. 33/2002.

3. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di “camping village” qualora possiedano entrambi i seguenti requisiti:

a) una capacità ricettiva in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare pari almeno al 10% della capacità ricettiva totale;

b) almeno cinque dei requisiti obbligatori fungibili indicati nell’Allegato B), Sezione A.


Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della classificazione delle strutture ricettive all’aperto si danno le seguenti definizioni:

a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde, di norma, una tenda, un caravan, un camper o una unità abitativa. La consistenza numerica di un equipaggio è stabilita in via convenzionale in 4 persone.

b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all’uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali: paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei;

c) unità abitativa: alloggi fissi predisposti dal titolare della struttura ricettiva all’aperto, che possono essere monovano e multivano;

d) allestimenti mobili: gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all’aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili;

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ALLEGATO B

Parte di provvedimento in formato grafico

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