Articolo abrogato dalla L.R. 01/06/2010, n. 16.

L’articolo 10 così recitava:

“1. Avverso i provvedimenti di classificazione i titolari delle aziende alberghiere interessate possono proporre ricorso.

2. Il ricorso, indirizzato alla Giunta regionale, deve essere presentato all'Assessorato regionale del turismo entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza dell'affissione del decreto di classificazione all'albo pretorio del Comune o dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

3. La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi entro i 15 giorni successivi, sentito il parere dell'associazione regionale degli albergatori della Valle d'Aosta maggiormente rappresentativa.

4. Il provvedimento di decisione del ricorso ha carattere definitivo.”

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