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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 17/03/1992, n. 9
L. R. Valle D'Aosta 17/03/1992, n. 9
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/12/2023, n. 24
- L.R. 15/05/2023, n. 5
- L.R. 28/04/2022, n. 3
- L.R. 11/02/2020, n. 3
- L.R. 30/07/2019, n. 13
- L.R. 19/03/2018, n. 2
- L.R. 25/11/2014, n. 11
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- L.R. 04/08/2010, n. 29
- L.R. 04/08/2006, n. 21
- L.R. 15/11/2004, n. 27
- L.R. 15/12/2000, n. 34
- L.R. 19/06/2000, n. 14
- L.R. 23/12/1999, n. 39
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Art. 1 - (Finalità)1. Allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità, l'esercizio di aree da des |
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Art. 2 - (Ambiti di applicazione della legge)1. Le aree di cui all'articolo 1 sono individuate in base alle seguenti tipologie: a) pista di discesa: tracciato, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della veri |
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Art. 3 - (Classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo)1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'allegato A. 2. Ai fini della classificazione le piste realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", devono essere compatibili con tale normativa. 3. Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione: a) per le piste di discesa e per le piste di risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo che confluiscono nelle piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste;N24 b) per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura. 4. Il soggetto richiedente la classificazione assume, a classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista classificata. 5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione progettuale, su supporto informatico |
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Art. 3-bis - (Procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista)1. Il procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista è avviato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, secondo le modalità di cui al capo V della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni |
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Art. 3-ter - (Servitù di pista)1. La servitù di pista conferisce le seguenti facoltà: a) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento; b) apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza; |
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Art. 3-quater - (Ripristino dei terreni) |
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Art. 3-quinquies - (Espropriazione di aree per la realizzazione di opere accessorie)1. Il soggetto richiedente la classificazione può ottenere l'espropriazione delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie attinenti alla manutenzione e alla funzionalità della pista, ancorché al di fuori del perimetro della stessa, nel caso in cui non ne abbia la disponibilità. |
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Art. 4 - (Segnaletica delle piste)1. Le piste classificate a norma dell'articolo 3 debbono essere dotate, a cura del gestore delle piste stesse, della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e con i |
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Art. 5 - (Elenco regionale delle piste)1. Le piste classificate ai sensi dell'articolo 3 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni |
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Art. 6 - (Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci)1. "Con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente"N16 è istituita una Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci. 2. Fanno parte della Commissione: a) il dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, con funzioni di coordinatore, o suo delegato; b) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, o suo delegato; |
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Art. 7 - (Compiti della Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci)1. La Commissione tecnico - consuntiva per le piste di sci, sulla base della domanda presentata a norma dell'articolo 3 e dell'allegata documentazione, espri |
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Art. 8 - (Gestore di pista)1. Il rilascio del provvedimento di classificazione di cui all'articolo 3, pone a carico del soggetto richiedente i seguenti obblighi: a) garantire l'agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee |
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Art. 9 - (Direttore delle piste)1. Al direttore delle piste di cui alla lettera d) del comma uno dell'articolo 8, sono demandati i seguenti compiti: |
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Art. 11 - Omissis |
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Art. 12 - (Vigilanza e sanzioni)1-2. Omissis |
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Art. 13 - (Disposizioni transitorie)1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti cui è affidata la gestione di piste di sci di discesa e di f |
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Art. 14 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello S |
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Allegato A - Requisiti tecnici e classificazione delle piste - Art. 3
1) Requisiti comuni Le piste di sci devono presentare i seguenti requisiti: - sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale; - sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità; - sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale; - presentano un tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura al pubblico, una situazione di pericolo; - sono dotate di adeguati elementi di protezione in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi e passaggi aerei; - in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello di strade carrozzabili, hanno caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza prima di impegnare l'attraversamento.
2) Requisiti delle piste di sci da discesa Le piste di sci da discesa devono presentare i seguenti requisiti: - hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi; - hanno larghezza commisurata alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della pista stessa e comunque non inferiore a metri 15; - possono avere larghezza inferiore per tratti opportunamente segnalati; - se utilizzate come tracciati di trasferimento (skiweg) o di rientro |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 29/2010.
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