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Regolam. R. Umbria 15/01/2019, n. 1

Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 22/02/2021, n. 2
- Regolam. R. 30/01/2020, n. 1
- Regolam. R. 10/09/2019, n. 9
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento in attuazione del Titolo VIII, Sezione I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) definisce, ai fini dell’esercizio delle attività agrituristiche, in particolare:

a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 138, comma 8 della l.r. 12/2015;

b) le caratteristiche di ruralità dell’edificio e del luogo, ai sensi dell’

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Art. 2 - (Modalità operative per l’esercizio delle attività agrituristiche)

1. L’attività di ospitalità di cui all’articolo 138, comma 4, lettera a) della l.r. 12/2015 consiste nella fornitura del servizio di pernottamento, con eventuale somministrazione della prima colazione, organizzata in:

a) alloggi, ricavati in appositi locali nella disponibilità dell’azienda agricola, compresa l’abitazione principale dell’imprenditore;

b) spazi aperti, opportunamente strutturati in piazzole predisposte per la sosta di tende, roulottes e autocaravan o attrezzate, da parte dell’imprenditore agricolo, con strutture leggere removibili.

2. Il pernottamento in alloggi di cui al comma 1, lettera a) può essere organizzato dall’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, di seguito denominato imprenditore agrituristico, in funzione del servizio che intende offrire, in camere, appartamenti, unità abitative autonome purché realizzati nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche ed igienico-sanitarie.

3. Nel caso di unità abitative autonome e appartamenti di cui al comma 2 per letto aggiunto richiesto dall’ospite, ai sensi dell’articolo 140, comma 8 della l.r. 12/2015, può essere utilizzato un divano letto richiudibile posizionato in un locale adibito a soggiorno.

4. Qualora l’imprenditore agrituristico fornisca il servizio di somministrazione della prima colazione, per la preparazione e la somministrazione della stessa può essere utilizzata la cucina domestica nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8.

5. Le piazzole per l’ospitalità

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Art. 3 - (Esercizio delle attività agrituristiche in forma associativa e contratti di filiera)

1. Ai fini del presente regolamento per imprenditori agricoli associati fra loro di cui all’articolo 138, comma 1 della l.r. 12/2015, si intendono due o più imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche riuniti in forma associata, nelle modalità previste dal codice

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Art. 4 - (Modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l’indicazione dell’origine degli stessi)

1. Il presente articolo stabilisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) le modalità per la verifica dei limiti di cui all’articolo 140, comma 4, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2015, nonché per l’indicazione dell’origine dei prodotti impiegati.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 le lavorazioni esterne all’azienda dei prodotti propri di cui all’articolo 138, comma 5 della l.r. 12/2015 devono essere dimostrate sia con documentazione fiscale attestante la lavorazione, sia con documentazione di conferimento o vendita dei prodotti agricoli e il successivo ritiro o acquisto del prodotto trasformato in misura proporzionale al prodotto agricolo conferito.

3. Sono prodotti propri anche quelli ottenuti attraverso regolari contratti di soccida semplice quando la proprietà degli animali è solo ed esclusivamente dell’imprenditore agrituristico in qualità di soccidante. Gli animali allevati con il contratto di soccida non rientrano nel calcolo delle giornate di lavoro agricolo per stabilire il rapporto di connessione a fini agrituristici.

4. Sono inoltre prodotti propri la fauna selvatica, i prodotti vegetali spontanei compresi i tartufi prelevati nel territorio regionale dall’imprenditore agrituristico, nonché i pesci di acqua dolce pescati nei laghetti ad uso agricolo annessi all’azienda agricola ai sensi delle normative vigenti.

5. I prodotti regional

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Art. 5 - (Edifici da destinare alle attività agrituristiche)

1. Negli edifici di cui all’articolo 139, comma 1 della l.r. 12/2015 è possibile effettuare gli interventi di cui all’articolo 91, commi 1, 4, 6 e 8 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento. Detti edifici devono essere esistenti alla data del 31 marzo 2006 ai sensi dell’articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015 e rispondere alla definizione di cui all’articolo 22 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 “Norme regolamentari attua

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Art. 6 - (Modalità per la verifica della connessione tra attività agrituristiche e attività agricole)

1. Al fine di definire la connessione, ai sensi dell’articolo 140, comma 7 della l.r. 12/2015, l’attività agrituristica è connessa a quella agricola quando non sottrae risorse all’esercizio della stessa e assicura l’ottimale utilizzazione delle risorse aziendali. Tale connessione si realizza quando, nell’esercizio delle attività agrituristiche, vengono impiegati fattori produttivi quali materie prime, prodotti, immobili, attrezzatture, strutture e personale ordinariamente utilizzati nell’attività agricola che comunque deve rimanere prevalente.

2. L’attività agricola è prevalente quando il volume complessivo di tale attività, in termini di tempo - lavoro, è maggiore a quello necessario per la svolgimento delle attività agrituristiche. La prevalenza delle attività agricole è valutata sulla base del tempo - lavoro, confrontando le giornate lavorative occorrenti per le singole colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per le attività connesse di trasformazione dei prodotti agricoli con le

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Art. 7 - (Requisiti dei locali e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche)

1. Nell’ambito delle aziende agrituristiche gli immobili destinati ad alloggi devono possedere le dimensioni minime dei locali relativi alle tipologie ricettive “case e appartamenti per vacanze gestite in forma imprenditoriale e country houses” di cui alla Tabella P allegata al regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8 “Norme regolamentari attuative per l’esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all’

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Art. 8 - (Modalità e limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande)

1. Con il presente articolo vengono definite, ai sensi dell’articolo 163, comma 1, lettera g), della l.r. 12/2015, le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

2. Ai fini del presente regolamento, per attività di preparazione e confezionamento di alimenti e bevande si intendono le operazioni di trasformazione della materia prima intesa come prodotto agricolo o zootecnico tal quale o prodotto spontaneo della terra e le operazioni di lavorazione dei prodotti di prima trasformazione destinati alla somministrazione dei pasti e bevande, alla degustazione dei prodotti aziendali nonché alla vendita diretta in azienda.

3. Per attività di somministrazione di alimenti si intendono le attività di somministrazione dei pasti e bevande e di degustazione previste all’articolo 138, comma 4, lettere b) e c) della l.r. 12/2015.

4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le attività di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla N.I.A. Sanitaria di cui all’articolo 2, comma 15.

5. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 l’imprenditore agrituristico utilizza la cucina aziendale o il laboratorio p

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Art. 9 - (Modalità e limiti per lo svolgimento delle attività di macellazione degli animali)

1. All’imprenditore agrituristico è consentita la macellazione di pollame, lagomorfi quali conigli e lepri e piccola selvaggina allevata, con i seguenti limiti:

a) fino a 500 unità per anno, complessivi nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) l’azienda agricola sia registrata con assegnazione dei relativi codici aziendali di allevamento ai sensi della normativa in materia di anagrafe del bestiame;

2) tenuta del registro dei trattamenti

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Art. 10 - (Abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche)

1. L’imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche di cui al presente regolamento è tenuto alla costituzione e validazione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) che deve ricomprendere obbligatoriamente anche la consistenza dei fabbricati esistenti nell’azienda e la consistenza degli allevamenti come risultanti nei registri di stalla. Tale fascicolo deve essere validato da non più di sei mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di cui al comma 2.

2. L’imprenditore agricolo, espletate le procedure di cui al comma 1, presenta istanza di abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla comunità montana competente per territorio ai sensi dell’articolo 166, comma 8 della l.r. 12/2015. L’istanza deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A), sul possesso dei requisiti e dei dati dell’azienda agricola nonché delle informazioni in ordine ai seguenti elementi:

a) proprietà dei beni immobili ove si svolge l’attività agricola e le attività agrituristiche o comunque titolarità di altro diritto reale o personale di godimento, con esclusione del contratto di comodato;

b) descrizione delle colture, allevamenti e selvicoltura, con ripartizione di superficie e numero capi per allevamento, praticati in azienda e quantificazione del tempo di lavoro complessivo necessario per l’attività agricola, di allevamento e di selvicoltura sulla scorta delle giornate di lavoro annuo per unità di produzione riportate nella tabella 1 dell’Allegato B) del presente regolamento;

c) descrizione delle attività agrituristiche che il richiedente intende introdurre nell’azienda agricola, distinte per tipologia e quantità, con quantificazione del tempo di lavoro complessivo necessario per tali attività sulla scorta delle giornate di lavoro annuo riportate nella tabella 2 dell’Allegato B) del presente regolamento;

d) relazione sulla connessione delle attività agricole con quelle ricreative, culturali e sportive ai sensi dell’articolo 140, comma 7 della l.r. 12/2015.

3. Qualora l’imprenditore agricolo intenda esercitare attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti, nonché di attività ricreative o culturali, l’istanza deve riportare, in particolare:

a) il numero complessivo di posti tavola che intende prevedere;

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Art. 11 - (Esercizio di attività agrituristiche)

1. Ai sensi dell’articolo 161, comma 1 della l.r. 12/2015 l’imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, successivamente all’iscrizione nell’elenco agriturismo, deve presentare allo sportello unico delle attività produttive e edilizie (SUAPE) del comune competente per territorio la SCIA relativamente alle attività agrituristiche riportate nel certificato di abilitazione, utilizzando il modello predisposto dalla struttura regionale competente.

2. La SCIA è presentata ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, nonché sulle seguenti informazioni:

a) la denominazione dell’impresa agricola e relativo codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA);

b) la denominazione dell’agriturismo, qualora diversa da quella dell’impresa agrico

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Art. 12 - (Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche)

1. Nell’elenco agriturismo di cui all’articolo 144 della l.r. 12/2015 sono registrati gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 138, comma 1, della stessa l.r. 12/2015 in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 143 della stessa l.r. 12/2015, che intendono esercitare le attività agrituristiche nell’ambito del territorio regionale. L’elenco agriturismo è tenuto ed aggiornato dalla struttura regionale competente.

2. L’elenco agriturismo contiene i dati relativi al certificato di abilitazione per l’esercizio

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Art. 13 - (Criteri di classificazione delle imprese agrituristiche)

1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell’articolo 145, comma 3 della l.r. 12/2015, i criteri di classificazione delle imprese agrituristiche.

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Art. 14 - (Modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione)

1. Ai sensi dei decreti ministeriali 13 febbraio 2013 e 3 giugno 2014, le imprese agrituristiche sono tenute ad adottare in tutte le forme di comunicazione il marchio nazionale “Agriturismo Italia” integrato dal logo regionale e comprensivo della simbologia nazionale relativa alla classificazione rappresentata dai girasoli.

2. Le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle imprese agrituristiche devono essere c

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Art. 15 - (Vigilanza e controllo)

1. Il presente articolo definisce le linee guida per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 164, comma 1 della l.r. 12/2015.

2. Le attività di vigilanza e controllo di cui ai commi 3, 4 e 5 e le relative attività sanzionatorie di cui all’articolo 165 della l.r. 12/2015, sono svolte dai comuni competenti per territorio e i relativi proventi sono introitati dagli stessi ai sensi dell’articolo 166, comma 9 della l.r. 12/20

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Art. 16 - (Disposizioni finali e transitorie)

1. Le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro “il 31 dicembre 2021” N2, devono adeguare la propria attività alle disposizioni del Titolo VIII della

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Allegato A - Requisiti minimi obbligatori per le aree attrezzate per la sosta di campeggiatori

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Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Caratteristiche e modalità di utilizzo dei locali destinati alla preparazione, confezionamento, vendita dei prodotti aziendali, alla somministrazione degli alimenti e ala macellazione degli animali

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D - Procedura di applicazione a livello regionale dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche

N1

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Allegato E - Uso del Marchio Agriturismo Italia per la Regione Umbria

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