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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Umbria 09/02/2005, n. 1
Regolam.R. Umbria 09/02/2005, n. 1
Regolam.R. Umbria 09/02/2005, n. 1
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[Premessa] |
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TITOLO I - REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 2. - (Disposizioni generali)1. I requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 devono essere posseduti dagli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all |
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Art. 3. - (Requisiti soggettivi)1. Gli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea e residenza o attività lavorativa nel comune o nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, da almeno un anno; b) cittadinanza di altro Stato, possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e residenza o attività lavorativa nel comune o nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, da almeno tre anni; c) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici; d) non titolarità, su tutto il |
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TITOLO II - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP |
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Art. 4. - (Condizioni soggettive ed oggettive)1. Le condizioni soggettive ed oggettive di disagio disciplinate con il presente Titolo, nonché |
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Art. 5. - (Determinazione dei punteggi)1. Il punteggio massimo per la formazione della graduatoria è stabilito in ventisei punti complessivi, suddivisi in due gruppi di condizioni: soggettive, per le quali è previsto un tetto massimo di quindici punti ed oggettive, per le quali è previsto un tetto massimo di undici punti. 2. I punteggi relativi alle condizioni soggettive sono i seguenti: a) punti da 1 a 4 relativi al reddito del nucleo familiare, calcolato con le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) della L.R. 23/2003, non superiore: 1) all'ottanta per cento del limite per l'accesso punti 1; 2) al sessanta per cento del limite per l'accesso punti 2; 3) al quaranta per cento del limite per l'accesso punti 3; 4) al venti per cento del limite per l'accesso punti 4; b) punti da 1 a 4: 1) nucleo familiare composto da cinque o più persone punti 1; 2) presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni: (1) uno o due minori punti 1; (2) tre o più minori punti 2; 3) presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore ai 65 anni punti 1; |
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Art. 6. - (Punteggi aggiuntivi)1. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2 della L.R. 23/2003, i comuni, con norme re |
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Art. 7. - (Modifica punteggi)1. La Giunta regionale può, con propri atti, apportare eventuali modifiche, in aumento o in di |
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TITOLO III - ESCLUSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TITOLO IV DELLA L.R. 23/2003 |
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Art. 8. - (Esclusione alloggi)1. Gli alloggi indicati dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 23/2003, possono essere esclusi dall'applicazione delle norme del Titolo IV della legge stessa, qualora presentino le seguenti caratteristiche: a) modalità di acquisizione: 1) immobili perve |
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Art. 9. - (Procedimento di esclusione)1. L'Ente proprietario dell'alloggio, ai fini dell'esclusione di cui all'articolo 8, richiede il preventivo parere dell'ATER. |
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Art. 10. - (Sostituzione degli alloggi)1. Gli alloggi da escludere ai sensi dell'articolo 8 sono sostituiti con altrettanti alloggi, resi disponibili dall'ente proprietario e precisamente individuati nel provvedimento di esclusione. |
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Art. 11. - (Restituzione contributi)1. La Giunta regionale può autorizzare, in alternativa alla sostituzione di cui all'articolo 10, lo svincolo degli immobili st |
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Art. 12. - (Norme di prima applicazione)1. Sino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 3, comma 7, il reddito complessivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) è determinato sommando i redditi fi |
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