L. R. Umbria 08/02/2013, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Umbria 08/02/2013, n. 3

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/03/2021, n. 3
- L.R. 09/12/2020, n. 13
- L.R. 29/12/2014, n. 29
- Sentenza C. Cost. 16/04/2014, n. 97
- L.R. 04/04/2014, n. 5
- L.R. 21/06/2013, n. 12
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la programmazione e l’attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e de opere pubbliche danneggiati dal

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Art. 2 - (Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle risorse disponibili e sulla base delle necessità risultanti dalla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 13 ottobre 2011, n. 216 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853. Sisma del 15 dicembre 2009. Rimodulazione del Piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza), approva un Piano di riparto delle risorse finanziarie di seguito denominato Piano di riparto, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

2. Nel Piano di riparto sono, nel seguente ordine, prioritari:

a) gli interventi sugli edifici e sulle unità minime di intervento di cui all’articolo 3, comma 2, comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che ha comportato l’evacuazione dell’immobile e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività

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Art. 3 - (Interventi su immobili di privati)

1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono i soggetti titolari, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati, ovvero i soggetti titolari, alla medesima data, di diritti reali di godimento sui suddetti immobili, qualora autorizzati dagli stessi proprietari.

2. L’attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici, come definiti nell’Allegato 1 che forma parte integrante della presente legge, ovvero, nel caso del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all’articolo 6, per unità minime di intervento individuate, nell’ambito del programma stesso, tenendo conto delle esigenze di unitarietà della progettazione

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Art. 4 - (Contributo concedibile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a))

1. Il contributo spettante ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), è pari alla minore somma tra il costo ammissibile a contributo dell’intervento risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente “alla data della presentazione dei progetti di cui all’articolo 3, comma 2” N12, al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. e l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 825 euro/mq, al lordo dell’I.V.A., per la superficie complessiva dell’unità immobiliare.

2. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto, per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria, dall’articolo 10, comma 2 del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2 (Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).

3. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non sono proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

4. Ai fini del calcolo del contributo, la superficie complessiva di ciascuna unità immobiliare è incrementata della quota parte di superficie delle parti comuni.

5. Le soffitte sono computate nella superficie complessiva di cui ai commi 1 e 2 solo se access

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Art. 5 - (Contributo concedibile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b))

1. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), sono finanziati con le modalità e nei limiti stabiliti dall’articolo 8 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissa

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Art. 6 - (Programma integrato di recupero di Spina)

1. Il programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, di cui all’articolo 1, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 e alla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 25 ottobre 2011, n. 248 (Affidamento servizio di ingegneria inerente alla redazione del P.I.R. di Spina (C.U.P. I61I10000210001, C.I.G. n. 2828017972)), è adottato dal comune di Marsciano secondo la procedura di cui all’

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Art. 7 - (Presentazione delle domande e finanziamento degli interventi)

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, presentano ai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, che hanno presentato istanza di contributo per eventi sismici avvenuti prima del 15 dicembre 2009 e che non sono titolari di concessioni contributive per gli stessi eventi sismici, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa rinuncia alla precedente istanza di contributo. Tale rinuncia deve essere dichiarata nella domanda di cui al comma 1.

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Art. 8 - (Convenzione con istituti bancari)

1. Al fine di accelerare le procedure di pagamento delle anticipazioni e degli stati

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Art. 9 - (Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi)

1.

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Art. 10 - (Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva)

1. N4

2. “Fermo restando quanto previsto al comma 3 bis, l’erogazione” N11 del contributo, all’inizio e all’ultimazione dei lavori, è subordinata all’acquisizione, secondo le modalità

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Art. 11 - (Divieto di cumulo)

1. “Ferme restando le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per le eventuali spese eccedenti i contributi di cui alla presente legge ai sensi dell’

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Art. 12 - (Demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma)

1. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, nel rispetto della normativa statale possono procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell’edificio danneggiato, in luogo della sua riparazione con miglioramento sismico o con rafforzamento locale, purché sussistano le seguenti condizioni:

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Art. 13 - (Interventi sulle opere pubbliche)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei limiti fissati dal Piano d

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Art. 13 bis - (Contributo per i nuclei familiari in difficoltà abitativa)

N18

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Art. 14 - (Contributo per l’autonoma sistemazione)

1. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di pro

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Art. 15 - (Contributo ai comuni)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è concesso

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Art. 16 - (Controlli)

1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente legge, il comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

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Art. 17 - (Controllo d’attuazione)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge al fine di monitorare gli interventi realizzati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009.

2. A tal fine la Giunt

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Art. 18 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente legge si provvede con le r

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Art. 19 - (Norma finale)

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, secondo le procedure e i criteri di cui all’articolo 7 anche i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 che

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ALLEGATO 1 - DEFINIZIONE DI EDIFICIO

Si intende per edificio l’Unità Strutturale (U.S.) caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei car

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ALLEGATO 2 - SOGLIE DI DANNO - VULNERABILITA’ E CARENZE STRUTTURALI GRAVI

1. Edifici in muratura

1.1. Soglie di danno

La soglia di danno si intende superata se è presente una delle seguenti condizioni:

a) Pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

b) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;

c) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

d) lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;

e) cedimenti delle fondazioni e fenomeni di dissesto idrogeologico segnalati in cartografia o di nuova individuazione.


1.2. Soglia di vulnerabilità

La soglia di vulnerabilità si intende superata se:

a) la resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'U.S. ed espressa attraverso il parametro CCONV, pari al rapporto fra forze orizzontali e il peso dell'U.S., calcolato secondo le indicazioni riportate al punto 4. delle presenti direttive, è inferiore al valore limite:


CRIF = aSLU(RIF)/g = 0.09


b) la resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di CCONV ottenuti moltiplicando il valore di cui al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del punto 4.


1.3. Soglia di carenze strutturali gravi

Si definiscono carenze strutturali gravi, che possono essere causa di notevole vulnerabilità e richiedere interventi pesanti, quelle consistenti in almeno una delle condizioni di seguito definite:

1. carenza di resistenza della muratura dovuta:

- alla presenza di murature a sacco con assenza di collegamento tra i paramenti;

oppure:

- alla presenza di murature portanti in forati, con percentuale di vuoti > 70 % ed estesa per oltre il 30 % delle superfici resistenti ad uno stesso livello;

2. murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10% del totale anche ad un solo livello;

3. coperture realizzate con orditura principale e secondaria prive di collegamenti mutui, quali solette o tavolati.

La presenza di una delle condizioni descritte ai punti 1, 2 e 3 comporta il superamento della soglia di carenze strutturali.


2. Edifici in cemento armato e in acciaio

La soglia di danno si intende superata se è presente una delle seguenti condizioni:

a) danni alla struttura portante;

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