Comma abrogato dalla L.R. 21/06/2013, n. 12. Il comma 1 dell’articolo 10 così recitava: “1. L’esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e successive modificazioni e integrazioni.”

Comma dichiarato illegittimo con sentenza Corte Cost. 16/04/2014, n. 97

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