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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 17/04/2001, n. 11
L.R. Umbria 17/04/2001, n. 11
- L.R. 30/03/2011, n. 4
- L.R. 04/04/2014, n. 5
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente titolo detta disposizioni generali sulle sanzioni amministrative previste per le viola |
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Art. 2 - (Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni)1. La struttura regionale o degli enti delegati competente in materia di tributi accerta formalmente |
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Art. 3 - (Sanzioni per ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo)1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo regionale o di una frazione di esso, è soggetto al pag |
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Art. 4 - (Cause di non punibilità)1. L'autore della violazione non è punibile quando si verificano le condizioni di incertezza d |
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Art. 5 - (Ravvedimento)1. La sanzione è ridotta, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del D.lgs. n. 472/ |
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Art. 6 - (Compensazione)1. In presenza di un provvedimento definitivo, la struttura competente al rimborso in materia di trib |
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Art. 7 - (Riscossione delle sanzioni. Rateizzazione)1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. |
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Art. 8 - (Criteri di determinazione della sanzione)1. Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile, sono irrogate sulla ba |
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Art. 9 - (Decadenza e prescrizione)1. L'atto di contestazione, ovvero l'atto di irrogazione immediata, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. |
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Art. 10 - (Autotutela)1. La Regione, ovvero l'ente delegato in materia di sanzioni amministrative tributarie, può procedere all'annullamento d'ufficio, totale o parziale, anche su esposto d |
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Art. 11 - (Tutela giurisdizionale ed amministrativa)1. Contro il provvedimento di irrogazione o iscrizione a ruolo della sanzione è ammesso ricorso amministrativo, ai sensi dell'articolo 18 |
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Art. 12 - (Disposizioni transitorie)1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazi |
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Art. 13 - (Rinvio)1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano le disposizioni dei de |
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TITOLO II - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1980, N. 57 - "NUOVA DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI" |
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Art. 14 - (Inserimento dell'art. 1bis)1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è aggiunto il seguente: |
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Art. 15 - (Sostituzione dell'art. 4)1. L'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - (Sostituzione dell'art. 6)1. L'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è sostituito dal seguente: Articolo 6 - (Sanzioni) |
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Art. 17 - (Abrogazione dell'art. 7)1. L'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è abrogato. |
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Art. 18 - (Abrogazione dell'art. 9)1. L'articolo 9 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è abrogato. |
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Art. 19 - (Sostituzione dell'art. 10)1. L'articolo 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è sostituito dal seguente: "Art. 10 - (Decadenza e rimborso |
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Art. 20 - (Sostituzione dell'art. 12)1. L'articolo 12 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è sostituito dal seguente: |
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TITOLO III - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 30 - "DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI" |
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Art. 21 - (Sostituzione dell'art. 10)1. L'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 è sostituito dal seguente: "Art. 10 - (Sanzioni) 1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al recupero dello s |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE |
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Art. 22 - (Notifica atti)1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi tributarie e le ordinanze di ingi |
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Art. 23 - (Estinzione crediti tributari d'importo minimo)1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in "euro trenta" |
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