Comma abrogato dalla L.R. 26/11/2015, n. 17. Il comma 2 dell’articolo 14 così recitava: “2. Una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia. Ciascuna Provincia è autorizzata a trattenere tale quota all'atto del versamento alla Regione delle quote di spettanza regionale.”

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