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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 04/11/2024, n. 25
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CAPO I - Modificazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) |
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Art. 1 - (Modificazioni all’articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 19 novembre |
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Art. 2 - (Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 28/2001, dopo la p |
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Art. 3 - (Modificazione all’articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 7 della l.r. 28/2001 � |
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Art. 4 - (Modificazione all’articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 28/20 |
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CAPO II - Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell’amministrazione regionale) |
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Art. 6 - (Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 e del regolamento regionale 25 luglio 2012, n. 12)1. La legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente apert |
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CAPO III - Omissis
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CAPO IV - Modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) |
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Art. 8 - (Modificazioni all’articolo 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)1. All’articolo 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento re |
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Art. 9 - (Modificazione all’articolo 14 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 8/2011 è in |
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Art. 10 - (Modificazioni all’articolo 15 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)1. All’articolo 15 della l.r. 8/2011 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11 - (Integrazione alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 8/2011 è inserito il seguente: |
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Art. 12 - (Modificazioni all’articolo 41 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 8/2011, le parole |
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Art. 13 - (Modificazioni all’articolo 42 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)1. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: “che garantisce i servizi infrastrutturali di cui all’articolo 10 per i soggetti di cui all’articolo 11” sono soppresse. |
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Art. 14 - (Abrogazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8) |
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CAPO V - Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato) |
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Art. 15 - (Modificazione all’articolo 32 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4)1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 13 febbrai |
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CAPO VI - Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale) |
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Art. 16 - (Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)1. All’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) del comma 1 il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con il seguente: “;”; |
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Art. 17 - (Modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)1. All’articolo 2 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a), b) ed i) del comma 1 sono soppresse; |
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Art. 18 - (Modificazione all’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 9/2014, le parole: |
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Art. 19 - (Modificazioni all’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)1. All’articolo 5 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 20 - (Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/2014 è abrogato |
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Art. 21 - (Modificazione all’articolo 18 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 9/2014 |
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Art. 22 - (Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)1. L’articolo 19 della l.r. 9/2014 è abrogato. |
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CAPO VII - Modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) |
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Art. 23 - (Integrazione alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente: “Art. 19-bis - (Distretti del commercio) 1. I Comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l’individuazione di un Distretto del commercio. 2. Il Distretto del commercio è definito come un partenariato pubblico-privato che agisce all’interno di un ambito territoriale - caratterizzato da funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale - con l’obiettivo di migliorarne l’attrattività commerciale e turistica, di sostenere la competitività delle imprese che vi operano, di rigenerare il tessuto u |
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CAPO VIII - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) |
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Art. 24 - (Modificazione all’articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 21 ge |
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Art. 25 - (Modificazione all’articolo 82 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 1/2015, dopo le p |
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Art. 26 - (Modificazione all’articolo 112 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 112 della l.r 1/2015, dopo le parole: “D.P.R. n. 31/2017.” è aggiunto il seguente periodo: “Sono altres |
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Art. 27 - (Modificazioni all’articolo 116 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Al comma 1 dell’articolo 116 della l.r. 1/2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è abrogata; b) alla lettera d) le parole: “superiore ad euro cinquantamila” sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore a euro settantamila”. 2. Il comma 2 de |
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Art. 28 - (Modificazioni all’articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: “di strade poderali e interpoderali” sono sostituite dalle seguenti: “della viabilità poderale e interpoderale, diversa dalla viabilità forestale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 28/2001”. 2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 118 della l.r. 1/2015 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 29 - (Modificazioni all’articolo 127 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Il comma 1 dell’articolo 127 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: “1. Per gli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all’articolo 118, comma 2, e per l’attività di cui all’articolo 118, comma 1 ad eccezione d |
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Art. 30 - (Modificazioni all’articolo 138 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 138 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 31 - (Modificazione all’articolo 212 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Al comma 3 dell’articolo 212 della l.r. 1/2015, le parol |
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Art. 32 - (Modificazione all’articolo 238 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)1. Al comma 2 dell’articolo 238 della l.r. 1/2015, la parola: � |
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CAPO IX - Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) |
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Art. 33 - (Modificazione all’articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2 |
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Art. 34 - (Modificazioni all’articolo 36 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “di media o grande dimensione.” è aggiunto il seguente periodo: “Per la durata |
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Art. 35 - (Modificazione all’articolo 45 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 45 della l.r. 11/2015 |
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Art. 36 - (Modificazioni all’articolo 52 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 11/2015 è abrogato. |
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Art. 37 - (Modificazioni all’articolo 55 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 11/2015 la parola |
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Art. 38 - (Modificazioni all’articolo 57 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 11/2015, le parole: � |
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Art. 39 - (Modificazione all’articolo 58 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 11/2015, le parole: � |
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Art. 40 - (Modificazione all’articolo 58-quinquies della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 58-quinquies d |
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Art. 41 - (Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Dopo l’articolo 58-quinquies della l.r. 11/2 |
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Art. 42 - (Sostituzione dell’articolo 103 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. L’articolo 103 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 103 - (Comitato Etico Regionale dell’Umbria) 1. Il Comitato Etico Territoriale dell’Umbria denominato COMITATO ETICO REGIONALE DELL’UMBRIA (CER Umbria) garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e fornisce pubblica garanzia di tale tutela. 2. Il CER Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri in autonomia relativamente a: |
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Art. 43 - (Modificazione all’articolo 255 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Alla fine dell’articolo 255 della l.r. 11/2015, le p |
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Art. 44 - (Sostituzione dell’articolo 260 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. L’articolo 260 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 260 - (Sportelli e collegi mobbing) 1. La Regione promuove l’istituzione presso le Aziende USL di appositi sportelli mobbing, con il compito di: |
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Art. 45 - (Sostituzione dell’articolo 262 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. L’articolo 262 della l.r. 11/2015 è sostituito dal |
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Art. 47 - (Modificazione all’articolo 293 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 5 dell’articolo 293 della l.r. 11/2015 le p |
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Art. 48 - (Modificazione all’articolo 326 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 1 dell’articolo 326 della l.r. 11/2015 le p |
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Art. 49 - (Modificazione all’articolo 335 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 8 dell’articolo 335 della l.r. 11/2015, le |
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Art. 50 - (Modificazione all’articolo 343 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 3 dell’articolo 343 della l.r. 11/2015, dop |
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Art. 51 - (Sostituzione della rubrica del TITOLO XI della Parte II della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. La rubrica del TITOLO XI della Parte II della l.r. 11/2015 è |
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Art. 52 - (Modificazione all’articolo 380 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Al comma 1 dell’articolo 380 della l.r. 11/2015, le paro |
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Art. 53 - (Modificazione all’articolo 394 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 394 della l.r. 11/20 |
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Art. 54 - (Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Dopo l’articolo 396 della l.r. 11/2015, sono inseriti i seguenti: “Art. 396-bis - (Enti del terzo settore) 1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire finalità civiche, soli |
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Art. 55 - (Abrogazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/2015: |
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Art. 56 - (Disposizione transitoria per i servizi educativi)1. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal comma 594 al comma 599 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di c |
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CAPO X - Modificazione alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”) |
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Art. 57 - (Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13)1. Prima del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 2 ag |
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CAPO XI - Disposizioni finali |
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Art. 58 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 59 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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20/12/2024
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