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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 13/02/2013, n. 4
L. R. Umbria 13/02/2013, n. 4
L. R. Umbria 13/02/2013, n. 4
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente testo unico, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale e in attua |
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Art. 2 - (Finalità e principi)1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, degli articoli 45, secondo comma e 117, quarto comma della Costituzione e dell’articolo 15 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo sociale dell’impresa artigiana quale fattore di sviluppo economico regionale, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative ne |
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Art. 3 - (Destinatari)1. Il presente testo unico si applica in particolare: a) alle imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente testo |
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Art. 4 - (Funzioni della Regione)1. La Regione, esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artig |
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Art. 5 - (Funzioni dei comuni)1. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull’impresa artigiana nonché sull’esercizio abusivo dell’attività artigiana, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine |
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Art. 6 - (Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competenti, svolgono le seguenti funzioni: a) tenuta e aggiornamento dell’Albo; |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELL’IMPRESA ARTIGIANA |
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Art. 7 - (Imprenditore artigiano)1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgen |
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Art. 8 - (Impresa artigiana)1. È artigiana l’impresa esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all’articolo 9, che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. |
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Art. 9 - (Limiti dimensionali)1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti pu |
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Art. 10 - (Albo delle imprese artigiane)1. È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialm |
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Art. 11 - (Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane)1. Ai fini dell’avvio dell’attività di impresa artigiana, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 12 - (Modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane)1. La modifica dell’attività, della sede e/o della ragione sociale nonché di ogni altra variazione rilevante ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo o la cancellazione dall’Albo medesimo per la perdita dei requisiti di qualifica artigi |
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Art. 13 - (Accertamenti e controlli)1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni, intima al soggetto interessato di conformare la propria attività alla normativa vigente e a rimuovere gli effetti causati, entro un termine non inferiore a trenta gio |
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Art. 14 - (Iscrizione d’ufficio all’Albo delle imprese artigiane)1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, in caso di accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni, iscrive d’ufficio l’impresa nell’Albo, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 4 del d.l. 7/2007, convertito dalla |
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Art. 15 - (Ricorsi)1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e ag |
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Art. 17 - (Associazioni di categoria dell’artigianato)1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell’artigianato, presenti e operanti nel territorio regiona |
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Art. 18 - (Commissione regionale per l’artigianato)1. La Commissione regionale per l’Artigianato, organo collegiale tecnico e consultivo in materia di artigianato, ha sede presso la Giunta regionale ed è composta da: a) tre componenti, non imprenditori, designati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente, tra i quali almeno due esperti in materia giuridica ed amministrativa; |
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Art. 19 - (Funzioni della Commissione regionale per l’artigianato)1. La Commissione svolge le seguenti funzioni: |
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Art. 20 - (Diritti di segreteria e di certificazione)1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte al |
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Art. 21 - (Sanzioni amministrative)1. I trasgressori delle disposizioni contenute nel presente titolo, previo accertamento da parte della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ai sensi dell’articolo 6, sono puniti con l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che sono irrogate dalla Camera di commercio medesima, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), salvo quanto previsto da specifiche normative statali e regional |
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TITOLO III - SVILUPPO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE |
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Art. 22 - (Programmazione)1. La Regione stabilisce le linee programmatiche delle politiche in materia di artigianato con il documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’articolo 14 |
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Art. 23 - (Sostegno allo sviluppo delle imprese)1. La Regione, attraverso gli strumenti programmatici di cui all’articolo 22, favorisce l’accesso al credito ed il sostegno dei processi di investimento e di crescita dimensionale delle imprese artigiane. 2 |
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Art. 24 - (Cooperative artigiane di garanzia)1. La Regione favorisce l’accesso al credito delle imprese artigiane anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia, realizzato mediante il potenziamento dei fondi rischi, anche con la collaborazione di enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri soggetti pubblici e privat |
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Art. 25 - (Consorzio fidi regionale dell’Umbria)1. Il Consorzio fidi regionale dell’Umbria, di seguito CO.FI.RE. Umbria, già costituito ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell’artigianato), è un consorzio fidi di secondo grado, partecipato dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 39, comma 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , opera tramite attività di cogaranzia, controgaranzia e può svolgere attività di servizio alle cooperative artigiane di garanzia. |
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Art. 26 - (Servizi reali alle imprese artigiane)1. La Regione, anche ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 25/2008, favorisce l’accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate a servizi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo d’impresa, quali: |
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Art. 27 - (Insediamenti produttivi)1. La Regione, nell’ambito dei documenti programmatici di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2008 e nel rispetto della normativa urbanistica |
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TITOLO IV - ATTIVITÀ PROMOZIONALE |
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Art. 28 - (Attività promozionale)1. La Regione coordina, promuove e sostiene iniziative dirette alla valorizzazione e comme |
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Art. 29 - (Interventi promozionali)1. La Regione, ai fini dell’articolo 28 coordina e favorisce la partecipazione e la realizzazione di manifest |
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Art. 30 - (Sostegno agli interventi promozionali)1. La Regione favorisce gli interventi di promozione delle produzioni delle imprese artigiane mediante propri programmi ed iniziative, il cofinanziamento di prog |
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TITOLO V - TUTELA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE |
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Art. 31 - (Valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale)1. La Giunta regionale ai fini della tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni dell’artigianato artistico e tradizionale: |
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Art. 32 - (Settori tutelati)1. I settori dell’artigianato artistico e tradizionale tutelati sono quelli di cui al d. |
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Art. 33 - (Maestro Artigiano e Bottega-scuola)1. Il titolo di “Maestro Artigiano” è attribuito dalla struttura regionale competente, al titolare di impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all’attività. 2. Requisiti per il conseguimento del titolo di “Maestro Artigiano” sono: a) is |
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Art. 34 - (Strutture integrate per l’artigianato artistico e tradizionale)1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale, la Regione promuove la creazione di strutture integrate per: a) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione; |
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TITOLO VI - FORMAZIONE E OCCUPAZIONE |
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Art. 35 - (Programmazione degli interventi)1. La Regione programma interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro a fa |
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Art. 36 - (Tipologia degli interventi)1. La tipologia degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro è definita dai piani e dai programmi di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche re |
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Art. 37 - (Modalità di attuazione degli interventi)1. La Regione favorisce la formazione nel settore dell’artigianato, anche attraverso il metodo dell’alternanza formazione e lavoro, nelle agenzie ed enti di formazione accreditati, nelle imprese artigiane nonché nelle bottegh |
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TITOLO VII - OMISSIS
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TITOLO VIII - DISCIPLINA PER LA PROFESSIONE DI ESTETISTA |
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Art. 45 - Art. 46 Omissis
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Art. 47 - (Regolamento)1. AI fine di disciplinare l’attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni adottano appositi regolamenti. 2. Il regolamento comunale deve prevedere, in partico |
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Art. 48 - Omissis
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Art. 49 - (Compiti dell’Azienda unità sanitaria locale)1. L’Azienda unità sanitaria locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l’utilizzo delle apparecchiature destinate |
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Art. 50 - (Indirizzo, coordinamento e controllo)1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente Titolo sono esercitate dalla Giunta regionale. |
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Art. 51 - Omissis
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TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 52 - (Disposizioni in materia di aiuti di stato)1. La concessione di benefici pubblici previsti dal presente testo unico avviene nel rispe |
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Art. 53 - (Norma Finanziaria)1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente testo unico è istituito il “Fondo regio |
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Art. 54 - (Disposizioni finali e transitorie)1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla l.r. 42/1988 sono soppresse, salvo quanto previsto al comma 2. |
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TITOLO X - ABROGAZIONI |
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Art. 55 - (Abrogazioni di norme)1. - 2. Omissis 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate o restano abrogate le norme con |
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