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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz.G.R. Umbria 05/07/2011, n. 738
Deliberaz.G.R. Umbria 05/07/2011, n. 738
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 5, comma 3, della l.r. n. 24/1999 in base al quale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l’insediamento delle attività commerciali da parte dei Comuni nell’ambito del territorio comunale e con riferimento alle aree sovracomunali del territorio regionale, configurabili come unico bacino di utenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della l.r. n. 24/1999; Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Fabrizio B |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIOOggetto: Art. 5, comma 3 l.r. n. 24/1999 - Approvazione “Indirizzi e criteri per l’insediamento delle attività commerciali ai sensi dell’art. 5 bis della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010”Visto l’art. 5 della l.r. n. 24/1999 in base al quale la programmazione commerciale regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema; b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali; c) rendere compatibile l’impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità; d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto; e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale; f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all’ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato; g) favorire il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione anche mediante il riordino, la riqualificazione e l’integrazione dell’insediamento commerciale in zone industriali, artigianali e commerciali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale contenuti nella presente legge l.r. n. 24/1999 e nelle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 R (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale); |
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Allegato A - Indirizzi e criteri per l’insediamento delle attività commerciali ai sensi dell’art. 5 bis della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010 |
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1. Art. 10 bis della l.r. n. 24/1999: specificazioni1.1.1 Si definisce polo commerciale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 bis della l.r. n. 24/1999, R il complesso di esercizi contigui o adiacenti in cui la superficie di vendita complessiva dei singoli esercizi sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un’unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della superficie, pari ad una media struttura superiore M3 o ad una grande struttura di vendita, è considerato un’unica entità economico commerciale in quanto percepito dal consumatore come un complesso unico dotato di maggiore attr |
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2. Aree da destinare agli insediamenti commerciali e aree sature2.1.1 I Comuni, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 bis, 5 ter e 12 bis della l.r. n. 24/1999, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale, approvano, con la procedura prevista dall’art. 5 quater, un atto di programmazione, previa acquisizione delle osservazioni espresse dai Comuni confinanti volte a garantire la continuità ed organicità delle scelte di destinazione commerciale. 2.1.2 I Comuni, nell’ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento al contenimento della sua utilizzazione ed alle sue trasformazioni: a) perseguono l’equilibrato sviluppo e la regolare articolazione e distribuzione urbana delle attività commerciali nelle diverse tipologie distributive, nell’ambito delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), così da garantire ai consumatori la disponibilità del servizio commerciale in tutto il territorio comunale articolata secondo le differenti tipologie di attività; b) approvano l’atto di programmazione di cui all’art. 5 ter della l.r. n. 24/1999 nel pieno rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dettate da Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST), Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in coerenza con gli strumenti urbanistici generali, approvati con il metodo della copianificazione ai sensi della l.r. n. 11/2005, e di quelli attuativi; c) adeguano il Piano Regolatore Generale (PRG), Parte Strutturale e Parte Operativa, ed i regolamenti comunali per l’attività edilizia di cui all’art. 5 bis della l.r. n. 1/2004 alle disposizioni del presente provvedimento e della l.r. n. 11/2005. 2.2.1 I Comuni, in base alla dotazione di aree a destinazione commerciale esistente, individuano nel proprio PRG parte operativa le aree da destinare agli insediamenti commerciali, con specificazione della tipologia e della categoria merceologica, perseguendo il contenimento dell’uso del territorio e privilegiando il riutilizzo di aree degradate o comunque già interessate da trasformazioni urbanistiche . 2.2.2 L’individuazione è effettuata in base a: a. quadro delle maggiori infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale; |
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3. Individuazione delle aree da destinare alle medie strutture di vendita superiori M3 e alle grandi strutture di vendita G1 e G23.1 Ai fini di realizzare la pianificazione territoriale urbanistica degli insediamenti di medie strutture di vendita superiori M3 e di grandi strutture di vendita G1 e G2 i Comuni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 ter comma 2 lettera b), verificano il rispetto dei criteri e delle disposizioni degli strumenti di programmazione territoriale, PUST, PPR e PTCP, di cui alla l.r. n. 13/2009 in materia di localizzazione delle aree e delle zone che possono ospitare dette attività, privilegiando l’individuazione di aree: a) in prossimità di stazioni ferroviarie e altre stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato; b) dotate di una efficace accessibilità alle principali arterie della viabilità regionale; c) caratterizzate da significativa carenza dell’offerta commerciale e da esigenze di riqualificazione. 3.2.1 I Comuni rilasciano nuove autorizzazioni su aree specificamente destinate all’insediamento di attività commerciali dagli strumenti urbanistici, verificandone il relativo impatto e incidenza in relazione: a) alle dimensioni demografiche locali, dal punto di vista della popolazione residente, dei flussi di pendolarità esistenti, di eventuali flussi turistici; b) alla capacità di attrazione propria e dei Comuni confinanti. |
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4. Requisiti urbanistici, accessibilità veicolare e pedonale, parcheggi pertinenziali4.1 Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono prevedere la “monetizzazione” parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici e verde pubblico, nel rispetto dei limiti e condizioni definite dalla legislazione regionale in materia. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono riservate al miglioramento dell’accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico e spazi di socializzazione nell’ambito del contesto urbano coinvolto dall’intervento. 4.2 Per la localizzazione di grandi strutture di vendita G1 e G2 devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un’efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e da minimizzare l’impatto della struttura sull’efficienza della rete stradale. Il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica, o comunque di accesso, deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, in particolare da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni; |
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5. Riqualificazione di zone industriali, artigianali e commerciali e recupero di aree degradate e/o dismesse5.1 Nell’ambito delle zone industriali, commerciali e artigianali i Comuni autorizzano le nuove grandi strutture di vendita G1 e G2 favorendo gli insediamenti nelle aree caratterizzate da significativa carenza dell’offerta commerciale e da esigenze di riqualificazione. 5.2.1 L’autorizzazione per l’apertura di nuova superficie di vendita delle grandi strutture G1 e G2 è subordinata al contestuale recupero ambientale, a carico del rich |
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