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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 17/05/1994, n. 14
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- L.R. 16/12/2002, n. 32
- L.R. 13/05/2002, n. 7
- L.R. 28/11/2001, n. 32
- L.R. 16/07/1999, n. 22
- L.R. 19/07/1996, n. 18
- L.R. 30/03/1995, n. 18
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TITOLO I - Norme generali e programmazione |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione in attuazione degli artt. 6, 10 e 25 dello Statuto regionale e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai fini dell |
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Art. 2. - Funzioni regionali e provinciali1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge altres� |
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Art. 3 - Piano faunistico venatorio regionale1. Il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene: a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale per ciascuna provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna selvatica; b) i criteri generali di r |
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Art. 4 - Piani faunistico venatori provinciali1. Le Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio regionale e sentito il parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, adottano i Piani faunistico venatori provinciali, articolandoli per comprensori omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. I Piani faunistico venatori provinciali debbono essere adottati entro novanta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale. 3. I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata quinquennale e in particolare individuano: a) le |
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Art. 5 - Coordinamento regionale1. I Piani faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del Piano fau |
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Art. 6 - Vigilanza1. La Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. |
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Art. 7 - Relazione annuale |
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Art. 8 - Consulta faunistico venatoria regionale1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la Consulta faunistico venatoria regionale composta da: a) gli Assessori provinciali alla programmazione faunistica; |
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Art. 9 - Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di pre |
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TITOLO II - Gestione programmata |
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Art. 10 - Gestione programmata della caccia1. La pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia sono attuate con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'ar |
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Art. 11 - Organi di gestione1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazio |
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Art. 12 - Scambi interregionali1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilità dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazi |
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TITOLO III - Destinazione del territorio |
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Art. 13 - Ambiti territoriali1. La quota complessiva di territorio determinata nel Piano faunistico venatorio regionale da destinare a protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, "deve risultare non inferiore al 20 e non supe |
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Art. 14 - Aree contigue ed a regolamento specifico |
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Art. 16 - Zone di ripopolamento e cattura1. Per zona di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria. |
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Art. 17 - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle Province preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il ripopolamento del territorio regionale, ai fini della ricostituzi |
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Art. 18 - Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico ve |
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Art. 19 - Zone addestramento cani1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l'abbat |
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Art. 20 - Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie1. Le Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agrituristico venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento regionale.N4 2. L'estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore ad ettari trecento. L'estensione delle singole aziende agrituristico venatorie non può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie no |
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TITOLO IV - Autorizzazioni e disposizioni specifiche |
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Art. 21 - Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi1. L'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da grano e cereali minori, dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto: a) mais; b) sorgo; c) colza; d) soia; e) girasole; |
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Art. 22 - Recinzioni per bestiame1. È vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o da distanza minore di una volta e mezza la gittata massima, |
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Art. 23 - Allevamenti di selvaggina1. Le autorizzazioni di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono rilasciate dalla Amministrazione provinciale competente, secondo le norme di apposito regolamento, che la Regione adotta en |
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Art. 24 - Appostamenti fissi1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. 2. Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17, o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 500 da |
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Art. 26 - Disciplina della caccia negli appostamenti1. È vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di selvaggina: a) lepre; b) fagiano; c) starna; d) pernice; |
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Art. 27 - Tassidermia1. La "Giunta regionale"N7 emana apposito regolament |
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Art. 28 - Controllo della fauna e zone a gestione specifica1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previ |
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Art. 29 - Recupero fauna selvatica1. "Le province autorizzano"N7, anche tramite conven |
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Art. 30 - Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti1. È vietato lasciar vagare liberamente, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza nelle campagne, fuori dai tempi e dai luoghi indicati dal calendario venatorio e dalla vigente normativa. |
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Art. 30-bis - Abilitazione all'attività venatoria1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie: a) legisla |
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TITOLO V - Disciplina della attività venatoria |
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Art. 32 - Calendario venatorio1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità.N10 |
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Art. 34 - Tesserino venatorio1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria d |
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TITOLO V-BIS - Applicazione delle deroghe alla direttiva CEE n. 409/79 |
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Art. 34-bis1. Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di |
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Art. 34-ter |
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Art. 34-quater1. "Il prelievo in deroga può essere |
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Art. 34-quinquies |
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TITOLO VI - Vigilanza |
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Art. 35 - Vigilanza venatoria volontaria1. L'abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 |
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Art. 36 - Preparazione e aggiornamento |
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TITOLO VII - Norme finanziarie |
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Art. 37 - Risarcimento danni atte produzioni agricole1. N40 |
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Art. 38 - Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli1. È istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15, d |
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Art. 38-bis - Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica |
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Art. 38-ter - Risorse finanziarie |
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Art. 39 - Sanzioni1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate: a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 410 a € 2.460; b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900; c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da € 25 a € 150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 50 a € 300; d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni trasgressore; e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da € 210 a € 1.260; g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da € 50 a € 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900; h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione: sanzione amministrativa da €150 a € 900; i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; |
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Art. 40 - Norme finanziarie1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al settantuno per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico venatorie di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate, da calcolare sul totale delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui al primo periodo: a) il quattordici per cento per gli interventi diretti della Regione |
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TITOLO VIII - Norme finali e transitorie |
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Art. 41 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) la legge regionale 3 giu |
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Art. 42 - Norme finali e transitorie1. Le disposizioni dell'art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli àmbiti territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/1999 - DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, |
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