Comma abrogato dalla L.R. 29/07/2009, n. 17, così recitava:

"1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti."

Dalla redazione