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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 12/07/2013, n. 13
L. R. Umbria 12/07/2013, n. 13
L. R. Umbria 12/07/2013, n. 13
L. R. Umbria 12/07/2013, n. 13
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/04/2016, n. 3
- L.R. 30/03/2015, n. 6
- L.R. 04/04/2014, n. 5
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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CAPO I - PRINCIPI, FINALITÀ, FUNZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione |
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Art. 2 - (Principi e finalità)1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell’Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale. |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dal presente testo unico, e in particolare: a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all’estero, anche in forma integrata, l’immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche; b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali; c) verifica l’efficacia e l’efficienza delle attività promozionali; d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e v |
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Art. 4 - (Funzioni delle Province)1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente. 2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell’ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati. |
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Art. 5 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell’ambito delle forme e delle |
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Art. 6 - (Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni)1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le unioni speciali di comuni, di seguito Unioni speciali, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le seguenti funzioni: a) informazione e accoglienza turistic |
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Art. 7 - (Agenzie per le imprese)1. La Regione, nell’ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della l.r. 8/201 |
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CAPO II - STRUMENTI OPERATIVI |
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Art. 8 - (Documento triennale di indirizzo strategico)1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Um |
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Art. 9 - (Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata)1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all’articolo 8, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse |
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Art. 10 - (Commissione per la promozione della qualità)1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche. 2. La Commissione per la promozione della qualità di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente: |
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Art. 11 - (Osservatorio regionale sul turismo)1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per: a) la real |
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Art. 12 - (Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito “Comitato di coordinamento”, composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A. o suo delegato, nonché da diciannove membri effettivi e diciannove membri supplenti designati: a) sette effettivi e sette supplenti, dal Consiglio delle Autonomie locali; b) quattro effettivi e quattro supplenti, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo; c) uno effettivo e uno supplente, dalle associazioni di c |
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CAPO III - FORME ASSOCIATIVE |
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Art. 13 - (Progetti e prodotti integrati e collettivi)1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spet |
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Art. 14 - (Associazioni pro-loco)1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diff |
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TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE |
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Art. 15 - (Attività ricettiva)1. Si intende per attività ricettiva l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al prese |
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CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE |
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Art. 16 - (Esercizi alberghieri)1. Sono esercizi alberghieri: |
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Art. 17 - (Definizioni)1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meublé. 2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari |
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Art. 18 - (Dipendenza)1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli eserci |
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Art. 19 - (Piccoli appartamenti - suites)1. Gli esercizi alberghieri di cui all’articolo 16, con esclusione degli alberghi reside |
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Art. 20 - (Posti letto)1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a d |
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Art. 21 - (Classificazione)1. Gli esercizi alberghieri di cui all’articolo 16 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata al presente testo unico, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurez |
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Art. 22 - (Direttore d’albergo)1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinq |
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CAPO II - STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE |
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Art. 23 - (Esercizi extralberghieri)1. Sono esercizi extralberghieri: a) le country house - resi |
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Art. 24 - (Country house - residenze di campagna)1. Le country house - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente i |
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Art. 25 - (Case e appartamenti per vacanze)1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizza |
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Art. 26 - (Case per ferie)1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lu |
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Art. 27 - (Case religiose di ospitalità)1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall’osservanza delle finalità dell’ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non |
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Art. 28 - (Centri soggiorno studi)1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata |
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Art. 29 - (Ostelli per la gioventù)1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il p |
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Art. 30 - (Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi)1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costit |
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Art. 31 - (Rifugi escursionistici)1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zon |
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Art. 32 - (Classificazione)1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 sono class |
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CAPO III - STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA |
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Art. 33 - (Esercizi ricettivi all’aria aperta)1. Sono esercizi ricettivi all’aria aperta: |
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Art. 34 - (Definizioni)1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all’accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di res |
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Art. 35 - (Classificazione)1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle. |
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Art. 36 - (Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)1. Sono strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i |
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Art. 37 - (Aree attrezzate per la sosta temporanea)1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici |
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CAPO IV - RESIDENZE D’EPOCA |
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Art. 38 - (Residenze d’epoca)1. Sono residenze d’epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza. 2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l’originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all’esterno che all’interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione. |
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Art. 39 - (Commissione per le residenze d’epoca)1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d’epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. |
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CAPO V - ALTRE ATTIVITÀ RICETTIVE |
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Art. 40 - (Requisiti)1. Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civi |
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Art. 41 - (Esercizi di affittacamere)1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l’abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto. |
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Art. 42 - (Bed and breakfast)1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all’interno dell’abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avva |
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CAPO VI - NORME COMUNI PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE |
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Art. 43 - (Validità della classificazione)1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della segnalaz |
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Art. 44 - (Apertura degli esercizi ricettivi)1. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente testo unico comunicano all’Un |
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Art. 45 - (Denominazione)1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già e |
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Art. 46 - (Esercizio dell’attività ricettiva)1. L’interessato che intende esercitare l’attività ricettiva presenta all’Unione speciale competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia - SUAPE - di cui all’articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio, la SCIA. L’interessato può iniziare l’esercizio dell’attività dalla data di presentazione della SCIA. 2. La SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo un |
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Art. 47 - (Obblighi del titolare dell’attività ricettiva)1. L’ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all’adempimento da parte del titolare dell’attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza. 2. Gli esercizi ricettivi hanno l’obbligo di evidenziare all’esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita. |
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Art. 48 - (Chiusura temporanea e cessazione dell’attività)1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente titolo, comunicano all’Unione |
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Art. 49 - (Reclamo)1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto all’Unione speci |
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Art. 50 - (Superfici, altezze, volumi)1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e delle residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N e O. |
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Art. 51 - (Piscine natatorie)1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente testo unico |
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Art. 52 - (Sanzioni amministrative)1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. 2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. 3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l’esercizio dell’attività stessa è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. |
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TITOLO III - Omissis
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TITOLO V - INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA |
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Art. 78 - (Finanziamento per la ricettività)1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell’offerta ricettiva e l’adeg |
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Art. 79 - (Interventi ammessi a finanziamento)1. Le Province concedono le provvidenze di cui all’articolo 78 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate: |
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Art. 80 - (Interventi ammissibili)1. Gli interventi di cui all’articolo 79 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione |
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Art. 81 - (Provvidenze)1. La Provincia competente, per le iniziative previste all’articolo 79, concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 13, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente. 2. Il contributo di cui al com |
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Art. 82 - (Convenzioni)1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 81, stipulano un’unic |
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Art. 83 - (Vincolo di destinazione)1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l’intera durata del mutuo desumibile dal |
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Art. 84 - (Riparto stanziamenti)1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle pr |
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Art. 85 - (Accreditamento fondi)1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Prov |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 86 - (Norma finanziaria)1. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” del bilancio di previsione 2013 (cap. 5350). 1-bis. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 4-bis stimati complessivamente in euro 100.000,00 si fa fronte, per le annualità 2016, 2017 e 2018, con gli stanziamenti della Missione 07: "Turismo", Programma 01: "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018. N4 1-ter. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio |
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Art. 88 - (Potere sostitutivo)1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province, dei Comuni e delle Unioni speciali nell� |
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Art. 89 - (Concessione di benefici)1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al |
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Art. 90 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell’Umbria ed alla qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza. 2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 luglio |
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Art. 91 - (Norme transitorie e finali)1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono effettuati ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione). 2. Fino all’effettivo trasferimento delle funzioni di |
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Art. 92 - (Atti di indirizzo)1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore del presente testo unico, a |
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Art. 93 - (Abrogazione di norme)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni: a) articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); b) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 7 (Abrogazione della L.R. 20 giugno 1996, n. 13 e della L.R. 7 maggio 1997, n. 18, recanti modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, in materia di interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività nel turismo); c) legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale); d) articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese); |
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Tabella AParte di provvedimento in f |
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Tabella BParte di provvedimento in f |
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Tabella CParte di provvedimento in f |
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Tabella DParte di provvedimento in f |
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Tabella EParte di provvedimento in f |
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Tabella FParte di provvedimento in f |
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Tabella GParte di provvedimento in f |
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Tabella HParte di provvedimento in f |
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Tabella IParte di provvedimento in f |
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Tabella LParte di provvedimento in f |
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Tabella MParte di provvedimento in f |
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Tabella NParte di provvedimento in f |
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Tabella O |
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