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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 29/03/2021, n. 7
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L. R. Umbria 29/03/2021, n. 7
- L.R. 20/12/2021, n. 17
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Art. 1 - (Modificazione all’articolo 1)1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 22/2008, |
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Art. 2 - (Modificazione all’articolo 3)1. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 22/2008, |
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Art. 3 - (Integrazione all’articolo 4)1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 22/2008, |
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Art. 4 - (Modificazione all’articolo 5)1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 22/2008, |
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Art. 5 - (Modificazioni all’articolo 9)1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 22/2008, le parole: “al rilascio della relativa concessione.” sono sost |
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Art. 6 - (Sostituzione dell’articolo 10)1. L’articolo 10 della l.r. 22/2008, è sostituito dal seguente: “Art. 10 - Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti. 1. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, il dirigente del Servizio regionale avvia una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui all’articolo 3, comma 6, individuando l’area interessata, che deve coincidere o essere inferiore all’area oggetto del permesso di ricerca, e la delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 23. L’avviso della procedura di evidenza pubblica è pubblicato almeno nell’Albo pretorio dei comuni interessati, nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale |
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Art. 7 - (Abrogazione dell’articolo 11)1. L’articolo 11 della l.r. 22/2008, è abrogato. |
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Art. 8 - (Modificazioni all’articolo 12)1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: “La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto” sono sostituite dalle seguenti: “Prima dell’indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale verifica il rispetto”. 2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: “Il rilascio della concessione è subordinato all’acquisizione del parere espresso dai Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall’Autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.” sono sostituite dalle seguenti: “Prima dell’indizione della procedura di evidenza pubblica, il dirigente del Servizio regionale acquisisce, altresì, il parere espress |
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Art. 9 - (Modificazione all’articolo 14)1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 22/2008 |
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Art. 10 - (Abrogazione dell’articolo 17)1. L’articolo 17 della l.r. 22/2008, è abrogato. |
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Art. 11 - (Abrogazione dell’articolo 18)1. L’articolo 18 della l.r. 22/2008, è abrogato. |
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Art. 12 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 19)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 22/2008, è inserito il seguente: “1-bis. Il concessionario almeno ventiquattro mesi prima della scadenza è tenuto a presentare alla struttura regionale competente un rapporto di fine concessione relativo allo stato di consistenza delle pertinenze di cui a |
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Art. 13 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 21)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 22/2008, dopo le parole: “nel provvedimento di concessione” sono inserite le seguenti: “, tra |
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Art. 14 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 23)1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 22/2008, le |
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Art. 15 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 29)1. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 22/2008, è abrogato. |
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Art. 16 - (Modificazioni all’articolo 39)1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 22/2008, è sostituita dalle seguenti: |
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Art. 17 - (Norma transitoria)1. Per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2022 la struttura regionale competente avvia le relative procedure di evidenza pubblica entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 18 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regiona |
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