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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 22/12/2008, n. 22
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- L.R. 29/03/2021, n. 7
- L.R. 27/12/2018, n. 14
- L.R. 19/09/2017, n. 14
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e “l’utilizzo” N6 delle acque minerali naturali, |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche pa |
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TITOLO II - RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI |
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Capo I - Disposizioni relative alla ricerca |
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Art. 3 - Permesso di ricerca1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca ha per oggetto: a) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde acquifere che si intende captare; b) |
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Art. 5 - Istanze concorrenti per il rilascio del permesso1. Più istanze di rilascio sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultin |
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Art. 6 - Rilascio del permesso1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della |
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Art. 7 - Deposito cauzionale1. Il titolare del permesso di ricerca entro un mese dalla notifica del rilascio vers |
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Art. 8 - Cessazione del permesso di ricerca1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per la scadenza del termine di durata, nei seguenti casi: a) rinuncia; b) decadenza; |
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Capo II - Disposizioni relative alle concessioni |
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Art. 9 - Concessione per la coltivazione dei giacimenti1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) è subordinata “al rilascio del provvedimento di concessione, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, efficacia, imparzial |
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Art. 10 - Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti.1. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, il dirigente del Servizio regionale avvia una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui all’articolo 3, comma 6, individuando l’area interessata, che deve coincidere o essere inferiore all’area oggetto del permesso di ricerca, e la delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 23. L’avviso della procedura di evidenza pubblica è pubblicato almeno nell’Albo pretorio dei comuni interessati, nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche al fine di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di chiunque sia interessato. L’avviso determina i requisiti di partecipazione degli operatori e di presentazione delle offerte, i criteri di selezione e valutazion |
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Art. 12 - Rilascio della concessione1. “Prima dell’indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale verifica il rispetto” N7 delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti, del Piano di tutela delle acque e del Piano di Bacino e del piano di cui all’articolo 35. 2. “Prima dell’indizione della procedura di evidenza pubblica, il dirigente del Servizio regionale acquisisce, altresì, il parere espresso dai Comuni interessati per territorio e dall’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta.” N12 In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione. 3. Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie |
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Art. 13 - Convenzione1. L'esercizio della concessione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il concessionario redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione. La convenzione è sottoscritta entro tre mesi dalla adozione del provvedimento di concessione. 2. La convenzione contiene: |
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Art. 14 - Deposito cauzionale1. Il titolare della concessione, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di |
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Art. 15 - Pertinenze1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dall'area oggetto della concessione, destinati alla capta |
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Art. 16 - Pubblica utilità1. Le opere necessarie per la ricerca, la captazione, la tutela e la salvaguardia del |
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Capo III - Cessazione della concessione |
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Art. 19 - Cessazione1. La concessione oltre che per scadenza del termine cessa per: a) rinuncia; b) decadenza; c) revoca. 1 bis. Il concessionario almeno ventiquattro mesi prima della scadenza è tenuto a presentar |
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Art. 20 - Rinuncia alla concessione1. Il concessionario che intende rinunciare alla concessione presenta al Servizio regionale competente espressa dichiaraz |
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Art. 21 - Decadenza1. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dalla concessione nei casi in cui il concessionario: |
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Art. 22 - Revoca della concessione1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della s |
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Art. 23 - Tutela dei giacimenti1. “Prima dell’indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale,” N7 previa acquisizione del parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e nel rispetto delle norme regolamentari di cui all’articolo 39, individua all'interno dei bacini interessati le aree di salvaguardia “, sulla base dello studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle stesse di cui all’articolo 3 comma 6,” N8 al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque. Le aree di salvaguardia sono suddivise in |
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Art. 24 - Titoli abilitativi1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione è tenuto ad acquisire |
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Art. 25 - Trasferimento della concessione1. Il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla |
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Art. 26 - Trasformazioni e modifiche della compagine societaria1. In caso di mutamento dei soci nelle società di persone o di cessione della |
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Art. 27 - Cessione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali1. Il dirigente del Servizio regionale può autorizzare il titolare della conce |
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Art. 28 - Accesso ai fondi1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro dell'area del permesso di ricerca o della concessione non possono opporsi a lavori ed alle operazioni occ |
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Art. 29 - Diritti annuali1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o in concessione. 2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate. 3. I diritti |
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TITOLO III - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI |
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Art. 30 - Autorizzazione all'utilizzo ed all'immissione in commercio1. Sono subordinati al possesso dell'autorizzazione: a) l'impiego delle acque minerali naturali, |
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Art. 31 - Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie1. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie che prevedono l'utilizzo di acque minerali natur |
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Art. 32 - Rilascio dell'autorizzazione1. L'autorizzazione di cui all’articolo 30 è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale previo parere della Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio. La USL accerta che i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare all' |
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Art. 33 - Denominazione1. Il nome della località da cui proviene l'acqua minerale naturale, di sorgen |
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Art. 34 - Valorizzazione delle sorgenti di acqua termale1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge e dell'effettivo utilizzo del patrimonio termale la Regione promuove: |
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Art. 35 - Piano delle acque termali1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una proposta di piano |
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TITOLO IV - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI |
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Art. 36 - Vigilanza e controllo1. Le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 128/1959, e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavorator |
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Art. 37 - Procedure di autocontrollo1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, i |
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Art. 38 - Sanzioni1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della normativa vigente. 2. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alla fattispecie e n |
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TITOLO V - NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 39 - Norme regolamentari1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge. 2. In particolare stabilisce: a) la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di cui all’articolo 6, inclusa la specificazione della documentazione di cui all’articolo 4, comma 2; N13 |
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Art. 40 - Norma finanziaria1. Per il finanziamento degli interventi di spesa corrente di cui all’articolo 29, comma 5 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 40.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.012 del bilancio di previsione 2010 denominata "Sviluppo del termalismo e acque minerali" (cap. 5409 n.i.). 2. Per il finanziamento degli interventi di investimento di cui all’articolo 29, comma 5 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 250.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.2.003 del bilancio di previsione 2010 denominata "Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque" (cap. 8577 n.i.). |
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Art. 41 - Norme transitorie e finali1. I permessi di ricerca e le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge scadono alla data prevista nei rispettivi provvedimenti. 2. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella A allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante e sostanziale, scadono secondo i termini fissati nella Tabella stessa. 3. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabell |
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Art. 42 - Relazione sull'attuazione della legge1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno informa, con relazione, il Consiglio regionale circa l'attuazione della legge. Nella relazione dovranno anche essere contenute risposte documentate ai seguenti quesiti: a) Acque minerali: |
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Art. 43 - Abrogazioni1. La legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48 (Contributi per lo sviluppo del termalismo) è abrogata. |
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AllegatiTABELLA A
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